Art. 94 · Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

Art. 94

Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

In vigore dal 15 mag 2014
Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi 1.   Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione dei paesi terzi e finché non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1, con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell’entrata in vigore di un accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1, con il paese terzo in questione a condizione che il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo non siano disciplinati da detto accordo. 2.   Qualora vi sia un collegio europeo di risoluzione istituito conformemente all’, esso adotta una decisione congiunta circa un eventuale riconoscimento, fatto salvo l’, delle procedure di risoluzione che un paese terzo avvia in relazione a un suo ente o a una sua impresa madre che: a) ha filiazioni nell’Unione stabilite in succursali nell’Unione situate in, e ritenute significative da, due o più Stati membri; o b) ha attività, diritti o passività ubicate in due o più Stati membri ovvero disciplinate dal diritto di detti Stati membri. In caso di adozione di una decisione congiunta circa il riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi terzi, le rispettive autorità di risoluzione nazionali fanno valere l’esecuzione delle procedure riconosciute conformemente al rispettivo diritto nazionale. 3.   In assenza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione partecipanti al collegio europeo di risoluzione, oppure in assenza di quest’ultimo, ciascuna autorità di risoluzione interessata decide autonomamente circa l’eventuale riconoscimento e applicazione, fatto salvo quanto previsto all’, delle procedure di risoluzione che un paese terzo avvia in relazione a un suo ente o a una sua impresa madre. La decisione tiene debitamente conto degli interessi di ogni singolo Stato membro in cui opera un ente o un’impresa madre di un paese terzo, e, in particolare, dell’impatto che il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione di un paese terzo potrebbero avere sulle altre parti del gruppo come pure sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in questione. 4.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano almeno la facoltà di: a) esercitare poteri di risoluzione in relazione a: i) attività di un ente o di un’impresa madre di un paese terzo ubicate nel loro Stato membro o disciplinate dal diritto del loro Stato membro; ii) diritti o passività di un ente di un paese terzo contabilizzati dalla succursale nell’Unione nel loro Stato membro o disciplinati dalla legge del loro Stato membro ovvero qualora i crediti relativi a tali diritti e passività siano opponibili nel loro Stato membro; b) perfezionare, anche imponendo ad un’altra persona un intervento in tal senso, una cessione di azioni o titoli di proprietà in relazione a una filiazione nell’Unione stabilita nello Stato membro designante; c) esercitare i poteri di cui all’ o 71 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un’entità di cui al presente articolo, paragrafo 2, ove tali poteri siano necessari ai fini dell’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi; e d) rendere non eseguibili i diritti di recesso, liquidazione o anticipazione dei contratti oppure influire sui diritti contrattuali, di entità di cui al paragrafo 2 e altre entità del gruppo, qualora detto diritto derivi da un’azione di risoluzione intrapresa in relazione a un ente di un paese terzo, un’impresa madre di tali entità o altre entità del gruppo, sia da parte di un’autorità di risoluzione di un paese terzo oppure in conformità degli obblighi giuridici e normativi relativi ai meccanismi di risoluzione in tale paese, posto che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, continuino a essere eseguiti. 5.   Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell’interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un’impresa madre quando l’autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale Stato terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. A tal fine gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano abilitate a far uso di ogni potere di risoluzione nei confronti dell’impresa madre. Si applica inoltre al riguardo l’. 6.   Il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi non pregiudica eventuali procedure ordinarie di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile, se del caso, conformemente alla presente direttiva.
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