Art. 93
Accordi con paesi terzi
In vigore dal 15 mag 2014
Accordi con paesi terzi
1. Conformemente all’articolo 218 TFUE, la Commissione può trasmettere al Consiglio proposte relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi ai fini, tra l’altro, della condivisione di informazioni in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione in ordine a enti, enti finanziari, imprese madri ed enti di paesi terzi, nelle situazioni seguenti:
a)
l’impresa madre di un paese terzo ha enti filiazioni o succursali ritenute significative in due o più Stati membri;
b)
l’impresa madre stabilita in uno Stato membro e che ha una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha uno o più enti filiazioni di paesi terzi;
c)
l’ente stabilito in uno Stato membro e che ha un’impresa madre, una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha una o più succursali in uno o più paesi terzi;
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a stabilire tra le autorità di risoluzione e le autorità pertinenti dei paesi terzi procedure e modalità di cooperazione per l’esecuzione di alcuni o tutti i compiti e per l’esercizio di alcuni o tutti i poteri previsti all’.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono disposizioni in relazione a singoli enti, enti finanziari, imprese madri o enti di paesi terzi.
4. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali con un paese terzo in relazione alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sino all’entrata in vigore di un accordo di cui al paragrafo 1 con il paese terzo interessato, purché tali accordi bilaterali non siano in contraddizione con il presente titolo.
Storico versioni
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