Art. 92 · Risoluzione delle crisi di gruppo

Art. 92

Risoluzione delle crisi di gruppo

In vigore dal 15 mag 2014
Risoluzione delle crisi di gruppo 1.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, laddove decida che un’impresa madre nell’Unione di cui è competente soddisfa le condizioni di cui all’ o 33, comunica senza indugio le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), all’autorità di vigilanza su base consolidata, se non è essa stessa a svolgere tale funzione, e agli altri membri del collegio di risoluzione del gruppo in questione. Le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), possono comprendere l’attuazione di un programma di risoluzione di gruppo elaborato conformemente all’, paragrafo 6, in qualsiasi delle seguenti circostanze: a) le azioni di risoluzione o le altre misure a livello di impresa madre comunicate a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), consentono verosimilmente il soddisfacimento delle condizioni stabilite all’ o 33 in relazione a un’entità del gruppo in un altro Stato membro; b) le azioni di risoluzione o le altre misure unicamente a livello di impresa madre non sono sufficienti a stabilizzare la situazione ovvero è poco probabile che possano garantire un risultato ottimale; c) una o più filiazioni soddisfano le condizioni di cui all’ o 33 secondo un accertamento effettuato dalle autorità di risoluzione responsabili di tali filiazioni; oppure d) le azioni di risoluzione o le altre misure a livello di gruppo porteranno vantaggio alle filiazioni del gruppo in modo tale da rendere adeguato il programma di risoluzione di gruppo. 2.   Qualora le azioni proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 1 non includano un programma di risoluzione di gruppo, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una decisione dopo avere consultato i membri del collegio di risoluzione. La decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo: a) tiene presenti i piani di risoluzione di cui all’ e li applica, a meno che le autorità di risoluzione non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detti piani; b) tiene conto della stabilità finanziaria dello Stato membro interessato. 3.   Se le azioni proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo a norma del paragrafo 1 includono un programma di risoluzione di gruppo, il programma di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo. Su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.   Un’autorità di risoluzione, laddove dissenta o si discosti dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo o ritenga, per motivi di stabilità finanziaria, di dover avviare autonomamente, in relazione a un dato ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), azioni di risoluzione o misure diverse da quelle proposte in tale programma, illustra in maniera dettagliata le motivazioni del disaccordo o del discostamento dal programma di risoluzione di gruppo, comunica tali motivazioni all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo e le informa circa le azioni o misure che intraprenderà. Nell’illustrare le motivazioni del disaccordo, tale autorità di risoluzione tiene conto dei piani di risoluzione di cui all’, dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati nonché del potenziale effetto delle azioni o misure su altre parti del gruppo. 5.   Le autorità di risoluzione che non hanno dissentito sul programma di risoluzione di gruppo ai sensi del paragrafo 4 possono giungere ad una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante le entità del gruppo nel loro Stato membro. 6.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 3 o 5 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 4 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati. 7.   Le autorità eseguono tutte le azioni di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione. In tutti i casi in cui non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione a un’entità del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nell’ambito del collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia coordinata di risoluzione per tutte le entità del gruppo interessate. Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un’entità del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-92