Art. 91
Risoluzione della crisi di gruppo che interessa una filiazione del gruppo
In vigore dal 15 mag 2014
Risoluzione della crisi di gruppo che interessa una filiazione del gruppo
1. L’autorità di risoluzione, laddove decida che un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), filiazione di un gruppo, soddisfa le condizioni di cui all’ o 33, comunica senza indugio all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se non svolge essa stessa tale funzione, all’autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione le informazioni seguenti:
a)
la decisione secondo cui l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui agli o 33;
b)
le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l’autorità di risoluzione considera appropriate per l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
2. Al ricevimento di una comunicazione a norma del paragrafo 1, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, previa consultazione con gli altri membri del pertinente collegio di risoluzione, il probabile impatto delle azioni di risoluzione o delle altre misure comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), sul gruppo e sulle entità del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che le azioni di risoluzione o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione in relazione ad un’entità del gruppo in un altro Stato membro.
3. Se l’autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, previa consultazione con gli altri membri del collegio di risoluzione, che le azioni di risoluzione o le altre misure comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), probabilmente non consentirebbero il soddisfacimento delle condizioni stabilite agli o 33 in relazione ad un’entità del gruppo in un altro Stato membro, l’autorità di risoluzione competente per detto ente o per detta entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può avviare le azioni di risoluzione o le altre misure comunicate a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b).
4. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se valuta, previa consultazione con gli altri membri del collegio di risoluzione, che le azioni di risoluzione o le altre misure comunicate a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b), probabilmente consentirebbero il soddisfacimento delle condizioni stabilite agli o 33 in relazione ad un’entità del gruppo in un altro Stato membro, propone, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1, un programma di risoluzione di gruppo e lo presenta al collegio di risoluzione. Tale periodo di ventiquattro ore può essere prorogato con il consenso dell’autorità di risoluzione che ha proceduto alla comunicazione di cui al presente articolo, paragrafo 1.
5. In assenza di una valutazione da parte dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo entro ventiquattro ore, ovvero entro un periodo concordato più esteso, previa ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione che ha proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 1 può adottare le azioni di risoluzione o altre misure comunicate dalla stessa a norma di tale paragrafo, lettera b).
6. Il programma di risoluzione di gruppo richiesto ai sensi del paragrafo 4:
a)
tiene conto dei piani di risoluzione di cui all’ e li applica, a meno che le autorità di risoluzione non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detti piani;
b)
delinea le azioni di risoluzione che le pertinenti autorità di risoluzione devono avviare, in relazione all’impresa madre nell’Unione o a particolari entità del gruppo, al fine di conseguire gli obiettivi e i principi relativi alla risoluzione di cui agli ;
c)
specifica le modalità di coordinamento delle azioni di risoluzione;
d)
stabilisce un piano di finanziamento che tenga conto del piano di risoluzione a livello di gruppo, dei principi sulla ripartizione delle responsabilità stabiliti in conformità dell’, paragrafo 3, lettera f), e della messa in comune di cui all’.
7. Fatto salvo il paragrafo 8, il programma di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo.
L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. Un’autorità di risoluzione, laddove dissenta o si discosti dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo o ritenga, per motivi di stabilità finanziaria, di dover avviare autonomamente, in relazione a un dato ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), azioni di risoluzione o misure diverse da quelle proposte in tale programma, illustra in maniera dettagliata le motivazioni del disaccordo o del discostamento dal programma di risoluzione di gruppo, comunica tali motivazioni all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo e le informa circa le azioni o misure che intraprenderà. Nell’illustrare le motivazioni del disaccordo, tale autorità di risoluzione tiene conto dei piani di risoluzione di cui all’, dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati nonché del potenziale effetto delle azioni o misure su altre parti del gruppo.
9. Le autorità di risoluzione che non hanno dissentito ai sensi del paragrafo 8 possono giungere ad una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante le entità del gruppo nel rispettivo Stato membro.
10. La decisione congiunta di cui al paragrafo 7 o 9 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 8 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.
11. Le autorità eseguono tutte le azioni di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.
12. In tutti i casi in cui non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione ad un’entità del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nel collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia coordinata di risoluzione per tutte le entità del gruppo in dissesto o a rischio di dissesto.
13. Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un’entità di un gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.
Storico versioni
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