Art. 89 · Collegi europei di risoluzione

Art. 89

Collegi europei di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Collegi europei di risoluzione 1.   Se un ente di un paese terzo o un’impresa madre di un paese terzo ha enti filiazione nell’Unione stabiliti in due o più Stati membri, oppure due o più succursali nell’Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabiliti tali enti filiazioni nell’Unione o in cui tali succursali significative sono situate costituiscono un collegio europeo di risoluzione. 2.   Il collegio europeo di risoluzione svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all’ in relazione agli enti filiazioni e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle succursali. 3.   Qualora le filiazioni nell’Unione siano detenute da una società di partecipazione finanziaria stabilita nell’Unione o le succursali significative facciano capo a detta società di partecipazione finanziaria a norma dell’, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall’autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità di vigilanza su base consolidata ai fini della vigilanza su base consolidata a norma di detta direttiva. Laddove non si applichi il primo comma, i membri del collegio europeo di risoluzione designano e nominano il presidente. 4.   Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell’istituzione di un collegio europeo di risoluzione se altri gruppi o collegi, incluso un collegio di risoluzione istituito a norma dell’, svolgono le stesse funzioni ed eseguono gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfano tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative all’appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall’. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva s’intendono fatti a tali altri gruppi o collegi. 5.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente all’ in tutti gli altri aspetti.
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