Art. 88 · Collegi di risoluzione

Art. 88

Collegi di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Collegi di risoluzione 1.   Le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi. In particolare, i collegi di risoluzione costituiscono un quadro in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, le altre autorità di risoluzione e, se del caso, le autorità competenti e le autorità di vigilanza su base consolidata possono svolgere i compiti seguenti: a) scambio di informazioni pertinenti per l’elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo, per l’esercizio dei poteri preparatori e preventivi nei confronti dei gruppi e per la risoluzione a livello di gruppo; b) elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo conformemente agli ; c) valutazione della possibilità di risoluzione dei gruppi a norma dell’; d) esercizio dei poteri di affrontare e rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi di gruppo a norma dell’; e) decisione circa la necessità di stendere un programma di risoluzione di gruppo di cui all’ o 92; f) raggiungimento dell’accordo su un programma di risoluzione di gruppo proposto a norma dell’ o 92; g) coordinamento della comunicazione al pubblico delle strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo; h) coordinamento dell’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti a norma del titolo VII; i) definizione dei requisiti minimi per i gruppi a livello consolidato e di filiazione a norma dell’. Inoltre, i collegi di risoluzione possono essere utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti alla risoluzione della crisi di un gruppo transfrontaliero. 2.   Sono membri del collegio di risoluzione: a) l’autorità di risoluzione a livello di gruppo; b) le autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro in cui è stabilita una filiazione interessata dalla vigilanza su base consolidata; c) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui è stabilita un’impresa madre di uno o più enti del gruppo, che sia un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera d); d) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono ubicate le succursali significative; e) l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti degli Stati membri in cui l’autorità di risoluzione è membro del collegio di risoluzione. Se l’autorità competente di uno Stato membro non è la banca centrale dello stesso, l’autorità competente può decidere di essere accompagnata da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro; f) i ministeri competenti, quando le autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non sono i ministeri competenti; g) l’autorità responsabile dei sistemi di garanzia dei depositi di uno Stato membro, quando l’autorità di risoluzione di tale Stato membro è membro del collegio di risoluzione; h) l’ABE, fatto salvo il paragrafo 4. 3.   Le autorità di risoluzione dei paesi terzi possono, qualora un’impresa madre o un ente stabiliti nell’Unione abbiano un ente filiazione o una succursale che, se fosse situata nell’Unione, sarebbe considerata significativa, possono essere invitate, su loro richiesta, a partecipare al collegio di risoluzione in qualità di osservatori, purché siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, a quelli stabiliti nell’. 4.   L’ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi di risoluzione, tenendo conto delle norme internazionali. Essa è invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione. L’ABE non ha diritti di voto per le votazioni che si svolgono nell’ambito dei collegi di risoluzione. 5.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo è il presidente del collegio di risoluzione. In tale veste: a) stabilisce per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio di risoluzione, modalità e procedure per il funzionamento del collegio stesso; b) coordina tutte le attività del collegio di risoluzione; c) ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali in discussione e ai punti da prendere in considerazione; d) comunica ai membri del collegio di risoluzione le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi; e) decide, in funzione delle necessità specifiche, quali membri e osservatori invitare a partecipare a determinate riunioni del collegio di risoluzione, tenendo conto dell’importanza che la questione da discutere riveste per tali membri e osservatori, segnatamente dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria degli Stati membri interessati; f) tiene tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle decisioni e all’esito di dette riunioni. I membri che partecipano al collegio di risoluzione cooperano strettamente. In deroga alla lettera e), le autorità di risoluzione hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione ogniqualvolta siano all’ordine del giorno questioni oggetto di un processo decisionale congiunto o relative a un’entità del gruppo ubicata nel loro Stato membro. 6.   Le autorità di risoluzione a livello di gruppo non sono tenute a costituire un collegio di risoluzione se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti nel presente articolo e rispettano tutte le condizioni e procedure, incluse quelle relative all’appartenenza e alla partecipazione ai collegi di risoluzione, previste dal presente articolo e dall’. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione contenuti nella presente direttiva s’intendono fatti a tali altri gruppi o collegi. 7.   Tenendo conto delle norme internazionali, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità operative dei collegi di risoluzione nell’esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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