Art. 84 · Riservatezza

Art. 84

Riservatezza

In vigore dal 15 mag 2014
Riservatezza 1.   Sono vincolate dagli obblighi del segreto professionale le persone seguenti: a) autorità di risoluzione; b) autorità competenti e ABE; c) ministeri competenti; d) amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma della presente direttiva; e) potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuta in preparazione dell’uso dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione; f) revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dall’autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e); g) organismi di gestione dei sistemi di garanzia dei depositi; h) organi che amministrano sistemi di indennizzo degli investitori; i) l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione; j) banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione; k) un ente-ponte o un veicolo di gestione delle attività; l) qualsiasi altra persona che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a persone di cui alle lettere da a) a k); m) l’alta dirigenza, i membri dell’organo di amministrazione e i dipendenti degli organismi o delle entità di cui alle lettere da a) a k) prima, durante o dopo la loro nomina. 2.   Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, le persone elencate al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h), j) e k), provvedono a che vi siano norme interne vigenti, ivi comprese norme per garantire la segretezza delle informazioni unicamente tra le persone direttamente coinvolte nel processo di risoluzione. 3.   Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, alle persone ivi citate è fatto divieto di rivelare informazioni riservate ricevute nel corso di attività professionali oppure provenienti da un’autorità competente o un’autorità di risoluzione in relazione alle sue funzioni a norma della presente direttiva, a qualsiasi persona o autorità non operante nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva, se non in forma sommaria o aggregata, affinché non si possano individuare i singoli enti o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o previo accordo espresso dell’autorità ovvero dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha fornito le informazioni. Gli Stati membri provvedono a che non siano divulgate informazioni riservate dalle persone di cui al paragrafo 1 e che siano valutati gli eventuali effetti della divulgazione sull’interesse pubblico relativamente alla politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit. La procedura di verifica degli effetti della divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti di un’eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi al piano di risanamento e di risoluzione di cui agli e all’esito di eventuali valutazioni effettuate a norma degli . La responsabilità civile delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1 è contemplata in caso di violazione dei requisiti di cui al presente articolo, in conformità del diritto nazionale. 4.   Il presente articolo non osta a che: a) i dipendenti e gli esperti degli organismi o delle entità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j), condividano informazioni tra loro in seno a ciascun organismo o entità; oppure b) le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell’Unione, altre autorità competenti dell’Unione, ministeri competenti, banche centrali, sistemi di garanzia dei depositi, sistemi di indennizzo degli investitori, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l’ABE, o, fatto salvo l’, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione, o, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente. 5.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni con chiunque dei seguenti: a) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione; b) commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altri organismi di indagine nel loro Stato membro, alle opportune condizioni; e c) autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità degli Stati membri responsabili per mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario, e persone responsabili per l’effettuazione di revisioni legali; 6.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili. 7.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sommaria o aggregata ai fini del paragrafo 3.
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