Art. 82
Decisione dell’autorità di risoluzione
In vigore dal 15 mag 2014
Decisione dell’autorità di risoluzione
1. Quando riceve dall’autorità competente una comunicazione ai sensi dell’, paragrafo 3, o su propria iniziativa, l’autorità di risoluzione stabilisce, in conformità dell’, paragrafo 1, e dell’, se le condizioni di cui al paragrafo in parola sono soddisfatte dall’ente o dall’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione.
2. La decisione che sancisce l’adozione o meno di azioni di risoluzione relativamente a un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), contiene le informazioni seguenti:
a)
i motivi della decisione, anche quanto è stato stabilito riguardo all’eventuale soddisfacimento da parte dell’ente delle condizioni di risoluzione,
b)
l’azione che l’autorità di risoluzione intende adottare, anche, se del caso, la decisione di presentare una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l’, paragrafo 9, dal diritto nazionale.
3. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure e il contenuto inerenti agli obblighi seguenti:
a)
notifiche di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3;
b)
avviso di sospensione di cui all’.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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