Art. 79 · Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

Art. 79

Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

In vigore dal 15 mag 2014
Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite 1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei contratti di finanza strutturata, compresi gli accordi di cui all’, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine di impedire: a) la cessione di parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, compresi gli accordi previsti all’, paragrafo 2, lettere e) ed f), di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte; b) l’estinzione o la modifica, mediante l’esercizio dei poteri accessori, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, compresi gli accordi previsti all’, paragrafo 2, lettere e) ed f), di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte. 2.   In deroga al paragrafo 1 e ove ciò sia necessario per garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di: a) cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo, nonché b) cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.
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