Art. 78
Tutela degli accordi di garanzia
In vigore dal 15 mag 2014
Tutela degli accordi di garanzia
1. Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata delle passività garantite in virtù di un accordo di garanzia, al fine di impedire:
a)
la cessione di attività con cui è garantita la passività, salvo se questa e il beneficio della garanzia siano anch’essi ceduti;
b)
la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto;
c)
la cessione del beneficio della garanzia, salvo se anche la passività garantita è ceduta; o
d)
la modifica o l’estinzione di un accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto di tale modifica o estinzione è far cessare la garanzia della passività.
2. In deroga al paragrafo 1 e ove necessario al fine di garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:
a)
cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo; e
b)
cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.
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