Art. 78 · Tutela degli accordi di garanzia

Art. 78

Tutela degli accordi di garanzia

In vigore dal 15 mag 2014
Tutela degli accordi di garanzia 1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata delle passività garantite in virtù di un accordo di garanzia, al fine di impedire: a) la cessione di attività con cui è garantita la passività, salvo se questa e il beneficio della garanzia siano anch’essi ceduti; b) la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto; c) la cessione del beneficio della garanzia, salvo se anche la passività garantita è ceduta; o d) la modifica o l’estinzione di un accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto di tale modifica o estinzione è far cessare la garanzia della passività. 2.   In deroga al paragrafo 1 e ove necessario al fine di garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di: a) cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo; e b) cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.
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