Art. 77 · Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, contratti di compensazione e accordi di netting

Art. 77

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, contratti di compensazione e accordi di netting

In vigore dal 15 mag 2014
Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, contratti di compensazione e accordi di netting 1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata per i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per i contratti di compensazione e per gli accordi di netting, in modo da impedire la cessione di alcuni, ma non tutti, i diritti e passività tutelati in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, di un contratto di compensazione o di un accordo di netting fra l’ente soggetto a risoluzione e un’altra persona e la modifica o estinzione dei diritti e passività tutelati in virtù di un siffatto contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, contratto di compensazione o accordo di netting, mediante l’esercizio dei poteri accessori. Ai fini del primo comma, i diritti e le passività devono essere considerati tutelati in virtù di un accordo siffatto se le parti dell’accordo hanno diritto alla compensazione o al netting di detti diritti e passività. 2.   In deroga al paragrafo 1 e, ove necessario al fine di garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di: a) cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo; e b) cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.
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