Art. 76 · Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

Art. 76

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

In vigore dal 15 mag 2014
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali 1.   Gli Stati membri provvedono a che le tutele specificate nel paragrafo 2 si applichino nelle circostanze seguenti: a) quando un’autorità di risoluzione trasferisce solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività da un ente soggetto a risoluzione a un’altra entità oppure, nell’ambito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione, da un ente-ponte o veicolo di gestione delle attività a un’altra persona; b) quando un’autorità di risoluzione esercita i poteri specificati all’, paragrafo 1, lettera f). 2.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti: a) accordi di garanzia, in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nelle attività o nei diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da attività o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo; b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell’adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia cede le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici; c) accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente; d) accordi di netting; e) obbligazioni garantite; f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell’accordo o da un fiduciario, agente o rappresentante designato. La forma di tutela adeguata alle classi di accordi di cui al presente paragrafo, lettere da a) a f), è ulteriormente precisata negli articoli da 77 a 80 ed è sottoposta alle limitazioni previste negli articoli da 68 a 71. 3.   L’obbligo previsto al paragrafo 2 si applica indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi: a) siano conclusi per contratto, trust o altro mezzo ovvero emergano automaticamente per effetto di legge; b) emergano in virtù del diritto di un altro Stato membro o di un paese terzo, o ne siano disciplinati del tutto o in parte. 4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’, per specificare ulteriormente le classi di accordi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo, paragrafo 2, lettere da a) a f).
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