Art. 75
Salvaguardia per azionisti e creditori
In vigore dal 15 mag 2014
Salvaguardia per azionisti e creditori
Gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’ emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all’, o il sistema di garanzia dei depositi conformemente all’, paragrafo 1, hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione.
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