Art. 71 · Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso

Art. 71

Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso

In vigore dal 15 mag 2014
Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con una filiazione di un ente soggetto a risoluzione se: a) gli obblighi di cui a tale contratto sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’ente soggetto a risoluzione; b) i diritti di recesso di cui a tale contratto si basano esclusivamente sull’insolvenza o sulla situazione finanziaria dell’ente soggetto a risoluzione; e c) qualora sia stato esercitato o possa essere esercitato il potere di cessione in relazione all’ente soggetto a risoluzione: i) tutte le attività e passività della filiazione connessa a tale contratto sono state cedute o possono essere cedute al ricevente e da esso assunte; oppure ii) l’autorità di risoluzione tutela altrimenti tali obbligazioni in modo adeguato. La sospensione decorre dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilito l’ente soggetto a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione. 3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 2 non si applicano ai sistemi o agli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, alle controparti centrali o alle banche centrali. 4.   Una persona può esercitare il diritto di recesso in virtù di un contratto prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 se riceve dall’autorità di risoluzione un avviso in cui è precisato che i diritti e le passività coperti dal contratto non sono: a) ceduti a un’altra entità; oppure b) soggetti a svalutazione o a conversione al momento dell’applicazione dello strumento del bail-in, conformemente all’, paragrafo 2, lettera a). 5.   Laddove l’autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere i diritti di recesso di cui al presente articolo, paragrafo 1 o 2, e se non è stato dato alcun avviso di cui al presente articolo, paragrafo 4, tali diritti possono essere esercitati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l’, come segue: a) se i diritti e le passività contemplati dal contratto sono stati ceduti a un’altra entità, una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto soltanto se è in corso o si verifica successivamente un evento determinante l’escussione della garanzia da parte dell’entità ricevente; b) se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nell’ente soggetto a risoluzione e l’autorità di risoluzione non ha applicato a tale contratto lo strumento del bail-in a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto alla scadenza di una sospensione di cui al paragrafo 1. 6.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. 7.   Le autorità competenti o le autorità di risoluzione possono imporre all’ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari. Su richiesta di un’autorità competente o di un’autorità di risoluzione, i repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione per permettere loro di assolvere alle rispettive responsabilità e ai rispettivi mandati conformemente all’ del regolamento (UE) n. 648/2012. 8.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti elementi ai fini del paragrafo 7: a) un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nelle documentazione particolareggiata; e b) circostanze in cui imporre l’obbligo. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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