Art. 7 · Piani di risanamento di gruppo

Art. 7

Piani di risanamento di gruppo

In vigore dal 15 mag 2014
Piani di risanamento di gruppo 1.   Gli Stati membri provvedono a che l’impresa madre nell’Unione prepari e presenti all’autorità di vigilanza su base consolidata un piano di risanamento di gruppo. I piani di risanamento di gruppo consistono in un piano di risanamento per l’intero gruppo facente capo all’impresa madre nell’Unione. Il piano di risanamento di gruppo individua le misure che potrebbe essere necessario attuare a livello dell’impresa madre nell’Unione e di ogni singola filiazione. 2.   A norma dell’, le autorità competenti possono richiedere alle filiazioni di preparare e presentare piani di risanamento su base individuale. 3.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette i piani di risanamento di gruppo: a) alle pertinenti autorità competenti di cui agli della direttiva 2013/36/UE; b) alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione; c) all’autorità di risoluzione a livello di gruppo; e d) alle autorità di risoluzione delle filiazioni. 4.   Il piano di risanamento di gruppo mira alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di un suo ente, qualora si trovino in una situazione di stress, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ristabilire la situazione finanziaria del gruppo o dell’ente in questione, tenendo altresì conto della situazione finanziaria delle altre entità del gruppo. Il piano di risanamento di gruppo prevede disposizioni per il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare a livello dell’impresa madre nell’Unione e delle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché misure da intraprendere a livello di filiazioni e, ove applicabile, in conformità della direttiva 2013/36/UE, di succursali significative. 5.   Il piano di risanamento di gruppo e qualunque piano elaborato per una data filiazione, comprende gli elementi precisati all’. Tali piani includono eventualmente dispositivi per il sostegno finanziario infragruppo adottati conformemente ad accordi per il sostegno finanziario infragruppo conclusi in conformità del capo III. 6.   I piani di risanamento di gruppo comprendono una serie di opzioni di risanamento che illustrino le azioni adatte agli scenari previsti all’, paragrafo 6. Per ciascuno di tali scenari il piano di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all’attuazione di misure di risanamento all’interno del gruppo, anche a livello dei singoli enti cui il piano si rivolge, ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all’immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all’interno del gruppo. 7.   L’organo di amministrazione dell’ente che predispone il piano di risanamento di gruppo di cui al paragrafo 1 analizza e approva tale piano prima di trasmetterlo all’autorità di vigilanza su base consolidata.
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