Art. 69 · Potere di sospendere taluni obblighi

Art. 69

Potere di sospendere taluni obblighi

In vigore dal 15 mag 2014
Potere di sospendere taluni obblighi 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell’, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte. 2.   Nel caso in cui si fosse dovuto adempiere a un obbligo di pagamento o di consegna nel corso del periodo di sospensione, l’obbligo di pagamento o di consegna si applica immediatamente dopo la scadenza del periodo di sospensione. 3.   Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un ente soggetto a risoluzione a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell’ente soggetto a risoluzione in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo. 4.   La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica: a) ai depositi ammissibili; b) agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE, delle controparti centrali e delle banche centrali; c) ai crediti ammissibili ai fini della direttiva 97/9/CE. 5.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-69