Art. 67 · Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi

Art. 67

Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi

In vigore dal 15 mag 2014
Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi 1.   Gli Stati membri provvedono a che, laddove l’azione di risoluzione comporti iniziative riguardo alle attività ubicate in un paese terzo ovvero azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che: a) l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione e il ricevente adottino tutte le misure necessarie affinché la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia; b) l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione detenga le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero ad assolvere le passività per conto del ricevente fino a che la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia; c) le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), siano coperte con qualsiasi delle modalità di cui all’, paragrafo 7. 2.   Qualora l’autorità di risoluzione valuti che, nonostante tutte le misure necessarie adottate dall’amministratore, dal ricevente o da altre persone conformemente al paragrafo 1, lettera a), è estremamente improbabile che il trasferimento, la conversione o l’azione acquisti efficacia riguardo a talune attività ubicate in un paese terzo o talune azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passibilità ai sensi del diritto di un paese terzo, l’autorità di risoluzione non procede con il trasferimento, alla svalutazione, alla conversione o all’azione. Se ha già ordinato il trasferimento, la svalutazione, la conversione o l’azione, tale ordine è nullo nei confronti delle attività, delle azioni, dei titoli di proprietà, dei diritti o delle passività in questione.
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