Art. 66
Potere di dare esecuzione alle misure di gestione o di prevenzione delle crisi disposte da altri Stati membri
In vigore dal 15 mag 2014
Potere di dare esecuzione alle misure di gestione o di prevenzione delle crisi disposte da altri Stati membri
1. Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione ovvero comprende diritti o passività ai sensi del diritto di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione, la cessione sia effettuata in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.
2. Gli Stati membri forniscono all’autorità di risoluzione che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l’assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, diritti e passività siano ceduti al ricevente in conformità delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina le azioni, altri titoli di proprietà, i diritti o le passività conferisca agli azionisti, ai creditori e terzi interessati dalla cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti e passività di cui al paragrafo 1 il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.
4. Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro (Stato membro A) esercita i poteri di svalutazione o di conversione, anche in relazione a strumenti di capitale ai sensi dell’, e le passività ammissibili o gli strumenti di capitale pertinenti dell’ente soggetto a risoluzione comprendono:
a)
strumenti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione (Stato membro B);
b)
passività dovute a creditori situati nello Stato membro B.
Lo Stato membro B provvede a che il valore nominale di tali passività o strumenti sia svalutato, o le passività o strumenti siano convertiti, in conformità dell’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte dell’autorità di risoluzione dello Stato membro A.
5. Gli Stati membri provvedono a che i creditori interessati dall’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro B, di contestare la svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero, secondo il caso, la sua conversione.
6. Ciascuno Stato membro assicura che gli elementi seguenti siano determinati conformemente al diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:
a)
diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare, presentando ricorso a norma dell’, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
diritto dei creditori di contestare, presentando ricorso a norma dell’, la svalutazione o la conversione del valore nominale di uno strumento o di una passività di cui al presente articolo, paragrafo 4, lettera a) o b);
c)
le salvaguardie per le cessioni parziali, di cui al capo VII, in relazione ad attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:59:oj#art-66