Art. 65 · Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi

Art. 65

Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi

In vigore dal 15 mag 2014
Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di richiedere a un ente soggetto a risoluzione o a un’entità del gruppo di tale ente, di fornire i servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta. Il primo comma si applica anche qualora l’ente soggetto a risoluzione o l’entità pertinente del gruppo sia soggetto/a a procedura ordinaria d’insolvenza. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione dispongano del potere di obbligare le entità del gruppo stabilite nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1. 3.   I servizi e i meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono circoscritti ai servizi e dispositivi operativi e non includono alcuna forma di sostegno finanziario. 4.   I servizi e i meccanismi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono forniti alle seguenti condizioni: a) alle stesse condizioni, se i servizi e i meccanismi erano forniti, in forza di un accordo, all’ente soggetto a risoluzione immediatamente prima dell’avvio dell’azione di risoluzione per la durata di tale accordo; b) a condizioni ragionevoli, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso. 5.   Entro IL 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare l’elenco minimo di servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-65