Art. 64 · Poteri accessori

Art. 64

Poteri accessori

In vigore dal 15 mag 2014
Poteri accessori 1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio del potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di: a) prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l’, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, attività o passività che ne sono oggetto; a tal fine, qualsiasi diritto di compensazione ai sensi della presente direttiva non è considerato passività o gravame; b) cancellare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà; c) imporre all’autorità pertinente di interrompere o sospendere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33); d) prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell’ente soggetto a risoluzione per quando riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da esso avviate, compresi, fatti salvi gli , gli eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato; e) imporre all’ente soggetto a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza; e f) annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente. 2.   Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, laddove l’autorità di risoluzione lo reputi opportuno per contribuire all’efficacia di un’azione di risoluzione o alla realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione. 3.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio di un potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l’azione di risoluzione sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l’attività d’impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare: a) la continuità dei contratti stipulati dall’ente soggetto a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno strumento finanziario, diritto, attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all’ente soggetto a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali; b) la sostituzione dell’ente soggetto a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti. 4.   I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati: a) il diritto del dipendente dell’ente soggetto a risoluzione di risolvere il contratto di lavoro; b) fatti salvi gli , il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che dal contratto derivano, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un’omissione compiuti dall’ente soggetto a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.
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