Art. 63
Poteri generali
In vigore dal 15 mag 2014
Poteri generali
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione agli enti e alle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che soddisfano le condizioni applicabili per la risoluzione. In particolare, tali autorità dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione:
a)
potere di esigere da qualunque ente le informazioni necessarie per decidere e predisporre un’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione e compresa l’acquisizione di informazioni tramite ispezioni in loco;
b)
potere di assumere il controllo dell’ente soggetto a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione;
c)
potere di trasferire azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione;
d)
potere di cedere a un’altra entità, con il suo consenso, diritti, attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione;
e)
potere di svalutare, anche azzerandolo, il valore nominale o l’importo dovuto ancora non corrisposto a fronte delle passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione;
f)
potere di convertire le passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione in azioni o altri titoli di proprietà di tale ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un ente impresa madre pertinente o di un ente-ponte al quale sono cedute le attività, diritti o passività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
g)
potere di cancellare i titoli di debito emesso dall’ente soggetto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite subordinate alle disposizioni dell’, paragrafo 2;
h)
potere di svalutare, anche a zero, l’importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di un ente soggetto a risoluzione e di cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;
i)
potere d’imporre all’ente soggetto a risoluzione o a un ente impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;
j)
potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività ammissibili emessi dall’ente soggetto a risoluzione oppure modificare l’importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività ammissibili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio, tranne per le passività garantite soggette all’, paragrafo 2;
k)
il potere di liquidare per close-out ed estinguere contratti finanziari o contratti derivati ai fini dell’applicazione dell’;
l)
potere di rimuovere o sostituire l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione;
m)
potere di imporre all’autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’ della direttiva 2013/36/UE e all’ della direttiva 2014/65/UE.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione non siano assoggettate ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d’applicazione a norma di legge o contratto o altro:
a)
fatti salvi l’, paragrafo 6, e l’, paragrafo 1, l’obbligo di ottenere il consenso o l’approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione;
b)
prima dell’esercizio del potere, l’obbligo procedurale di notificare determinate persone, compreso l’obbligo di pubblicare eventuali avvisi o prospetti, ovvero di depositare o registrare documenti con altre autorità.
In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini della cessione degli strumenti finanziari, dei diritti, attività o passività in questione, a prescindere da qualsiasi limitazione od obbligo di consenso altrimenti applicabili.
Il primo comma, lettera b), lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti agli e gli obblighi di notifica previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
3. Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi dei poteri elencati nel presente articolo, paragrafo 1, non sia applicabile a un’entità che rientra nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, della presente direttiva a causa della sua forma giuridica specifica, le autorità di risoluzione abbiano poteri il più possibile simili, anche riguardo ai loro effetti.
4. Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 3, le salvaguardie di cui alla presente direttiva, o le salvaguardie aventi il medesimo effetto, si applichino alle persone interessate, compresi gli azionisti, i creditori e le controparti.
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