Art. 62
Applicazione a livello consolidato: procedura per la determinazione
In vigore dal 15 mag 2014
Applicazione a livello consolidato: procedura per la determinazione
1. Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione ad una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, le autorità appropriate adempiano agli obblighi seguenti:
a)
l’autorità appropriata che vaglia l’ipotesi di procedere a una determinazione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), ne informa senza indugio l’autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l’autorità appropriata dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità di vigilanza su base consolidata;
b)
l’autorità appropriata che vaglia l’ipotesi di procedere a una determinazione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), ne informa senza indugio l’autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali dev’essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se è effettuata la determinazione e, se diverse, le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti e l’autorità di vigilanza su base consolidata.
2. Nell’assumere una determinazione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), d) o e), in caso di risoluzione di un ente o di un gruppo con attività transfrontaliera, le autorità appropriate considerano il potenziale impatto della risoluzione in tutti gli Stati membri in cui l’ente o il gruppo operano.
3. L’autorità appropriata correda la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 con una spiegazione dei motivi che l’hanno indotta a vagliare l’ipotesi di procedere alla determinazione in questione.
4. Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l’autorità appropriata valuta, previa consultazione con le autorità competenti informate, gli aspetti seguenti:
a)
eventuale disponibilità di una misura alternativa all’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’, paragrafo 3;
b)
praticabilità di una siffatta misura alternativa, se esistente;
c)
eventualità che siffatta misura alternativa, se praticabile, presenti prospettive realistiche di risolvere in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero una determinazione di cui all’, paragrafo 3.
5. Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, per misura alternativa s’intende una misura d’intervento precoce di cui all’ della presente direttiva, una misura di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ovvero un trasferimento di fondi o di capitale in provenienza dall’impresa madre.
6. L’autorità appropriata che, previa consultazione con le autorità informate, valuta, a norma del paragrafo 4, che una o più misure alternative siano disponibili, siano praticabili e permettano di ottenere i risultati di cui a detto paragrafo, lettera c), provvede a che dette misure siano applicate.
7. Laddove, in un caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l’autorità appropriata, previa consultazione con le autorità informate, valuti che non sono disponibili misure alternative che permettano di ottenere i risultati di cui al paragrafo 4, lettera c), l’autorità preposta decide dell’opportunità della determinazione di cui all’, paragrafo 3, al vaglio.
8. Se l’autorità appropriata decide di procedere a una determinazione a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), essa lo notifica immediatamente alle autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate le filiazioni interessate e la determinazione assume la forma di una decisione congiunta di cui all’, paragrafi 3 e 4. In assenza di una decisione congiunta non si procede ad alcuna determinazione ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera c).
9. Le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui ciascuna delle filiazioni interessate è ubicata attuano prontamente una decisione di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale conformemente al presente articolo, tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.
Storico versioni
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