Art. 60 · Disciplina della svalutazione o della conversione degli strumenti di capitale

Art. 60

Disciplina della svalutazione o della conversione degli strumenti di capitale

In vigore dal 15 mag 2014
Disciplina della svalutazione o della conversione degli strumenti di capitale 1.   Nell’adempiere all’obbligo stabilito all’, le autorità di risoluzione esercitano il potere di svalutazione o di conversione, secondo l’ordine di priorità dei crediti con procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti: a) gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità e l’autorità di risoluzione adotta una o entrambe le azioni di cui all’, paragrafo 1, in relazione ai detentori di strumenti del capitale primario di classe 1; b) il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’ o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti; c) il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’ o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti. 2.   Ove il valore nominale degli strumenti di capitale pertinenti sia svalutato: a) la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all’, paragrafo 3; b) non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente in base all’importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l’eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell’esercizio del potere di svalutazione. c) ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3. La lettera b) lascia impregiudicata la fornitura di strumenti del capitale primario di classe 1 al detentore degli strumenti di capitale pertinenti a norma del paragrafo 3. 3.   Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b), le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di emettere strumenti del capitale primario di classe 1 da destinare ai detentori di strumenti di capitale pertinenti. Gli strumenti di capitale pertinenti possono essere convertiti unicamente purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi dall’ente o dall’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o da un’impresa madre dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con l’accordo dell’autorità di risoluzione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o, se del caso, dell’autorità di risoluzione dell’impresa madre; b) gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi prima che l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), emetta azioni o altri titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di entità statali; c) gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono attribuiti e trasferiti senza indugio in seguito all’esercizio del potere di conversione; d) il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti del capitale primario di classe 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente è conforme ai principi stabiliti nell’ e agli orientamenti elaborati dall’ABE a norma dell’, paragrafo 4. 4.   Ai fini della fornitura di strumenti del capitale primario di classe 1 a norma del paragrafo 3, le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere a disposizione, in qualsiasi momento, l’autorizzazione preliminare necessaria per l’emissione del numero pertinente di strumenti del capitale primario di classe 1. 5.   Qualora un ente soddisfi le condizioni per la risoluzione e l’autorità di risoluzione decida di applicargli uno strumento di risoluzione, prima di applicare lo strumento detta autorità ottempera all’obbligo stabilito all’, paragrafo 3.
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