Art. 59
Obbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale
In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale
1. Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti può essere esercitato:
a)
indipendentemente da un’azione di risoluzione; oppure
b)
in combinazione con un’azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui agli .
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale pertinenti in azioni o altri titoli di proprietà degli enti e delle entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
3. Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l’obbligo di esercitare senza indugio il potere di svalutazione o di conversione conformemente all’ in relazione agli strumenti di capitale pertinenti emessi da un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:
a)
è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;
b)
l’autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti decreterebbe l’insostenibilità economica dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
c)
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro della filiazione determinano congiuntamente, sotto forma di decisione congiunta conformemente all’, paragrafi 3 e 4, che il mancato esercizio del potere di svalutazione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;
d)
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello di impresa madre o su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata determina che il mancato esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;
e)
l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all’, paragrafo 4, lettera d), punto iii).
4. Ai fini del paragrafo 3, si considera che un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;
b)
tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un’azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un’azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale, permettano di evitare il dissesto dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.
5. Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, lettera a), l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è considerato o considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all’, paragrafo 4.
6. Ai fini del paragrafo 4, lettera a), il gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da giustificare un’azione da parte dell’autorità competente poiché, tra l’altro, il gruppo ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.
7. Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è svalutato in misura superiore o convertito a condizioni meno favorevoli, a norma del paragrafo 3, lettera c), rispetto alla misura in cui sono stati svalutati o alle condizioni alle quali sono stati convertiti strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.
8. Qualora proceda alla determinazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, l’autorità appropriata ne informa immediatamente l’autorità di risoluzione competente dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione, se non è essa stessa a svolgere tale funzione.
9. L’autorità appropriata adempie agli obblighi di notifica e di consultazione stabiliti all’ prima di procedere alla determinazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera c), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata.
10. Prima di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale, le autorità di risoluzione provvedono a che sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’. Tale valutazione costituisce la base per il calcolo della svalutazione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di ricapitalizzare l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
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