Art. 56 · Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria

Art. 56

Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria

In vigore dal 15 mag 2014
Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria 1.   Gli Stati membri possono fornire sostegno finanziario pubblico straordinario mediante strumenti di stabilizzazione finanziaria aggiuntivi conformi al paragrafo 3 del presente articolo, all’, paragrafo 10, e alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, al fine di partecipare alla risoluzione di un ente creditizio o entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b) c) o d), anche intervenendo direttamente per evitarne la liquidazione, al fine di realizzare gli obiettivi della risoluzione di cui all’, paragrafo 2, in relazione allo Stato membro o dell’Unione nel suo insieme. Tali interventi sono eseguiti sotto la guida del ministero competente o del governo in stretta collaborazione con l’autorità di risoluzione. 2.   Onde garantire l’efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che i loro ministeri competenti o i governi dispongano dei pertinenti poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 63 a 72 e provvedono a che siano d’applicazione gli . 3.   Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria devono rappresentare una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dal ministero competente o dal governo previa consultazione dell’autorità di risoluzione. 4.   Quando applicano gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che i loro ministeri competenti o i governi e l’autorità di risoluzione applichino gli strumenti soltanto se sussistono tutte le condizioni stabilite all’, paragrafo 1, nonché una delle condizioni seguenti: a) il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell’autorità competente, stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria; b) il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già precedentemente ricevuto un’assistenza straordinaria alla liquidità da parte della banca centrale; c) con riferimento allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione con l’autorità competente e l’autorità di risoluzione, stabilisce che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale. 5.   Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria consistono: a) nello strumento pubblico di sostegno al capitale di cui all’; b) nello strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea di cui all’.
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