Art. 53 · Effetto del bail-in

Art. 53

Effetto del bail-in

In vigore dal 15 mag 2014
Effetto del bail-in 1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando un’autorità di risoluzione esercita uno dei poteri di cui all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 1, lettere da e) a i), la svalutazione del capitale o dell’importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano immediatamente vincolanti per l’ente soggetto a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati. 2.   Gli Stati membri provvedono a che l’autorità di risoluzione abbia il potere di portare a termine o chiedere che siano portati a termine tutti i compiti amministrativi e procedurali necessari per rendere effettivo l’esercizio di uno dei poteri di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1, lettere da e) a i), ivi inclusi: a) la modifica di tutti gli archivi pertinenti; b) la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di debito; c) l’iscrizione nel listino di borsa o l’ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà; d) la reinscrizione nel listino di borsa o la riammissione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di svalutazione, senza il requisito di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32). 3.   Se un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l’esercizio del potere di cui all’, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità succeditrice nell’ambito di una futura liquidazione. 4.   Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all’, paragrafo 1, lettera e): a) la passività è ridotta nella misura dell’importo svalutato; b) il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’, paragrafo 1, lettera j).
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