Art. 52 · Piano di riorganizzazione aziendale

Art. 52

Piano di riorganizzazione aziendale

In vigore dal 15 mag 2014
Piano di riorganizzazione aziendale 1.   Gli Stati membri dispongono che, entro un mese dall’applicazione all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello strumento del bail-in a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate a norma dell’, paragrafo 1, stendano un piano di riorganizzazione aziendale tale da soddisfare i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5, e lo trasmettano all’autorità di risoluzione. Laddove sia applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, gli Stati membri provvedono a che tale piano sia compatibile con il piano di ristrutturazione che l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è tenuto o è tenuta a presentare alla Commissione in tale contesto. 2.   Se lo strumento del bail-in di cui all’, paragrafo 2, lettera a), è applicato a due o più entità di un gruppo, il piano di riorganizzazione aziendale è elaborato dall’ente impresa madre nell’Unione a copertura di tutti gli enti del gruppo conformemente alla procedura indicata negli ed è presentato all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il piano alle altre autorità di risoluzione interessate e all’ABE. 3.   In casi eccezionali, e qualora sia necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi della risoluzione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in. Qualora il piano di riorganizzazione aziendale debba essere notificato nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in ovvero, se precedente, fino al termine stabilito dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. 4.   Il piano di riorganizzazione aziendale dispone misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di rami della sua attività entro un arco di tempo ragionevole. Tali misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e finanziarie di mercato in cui l’ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), si troverà ad operare. Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto, fra l’altro, della situazione attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari presupponendo lo scenario più favorevole e quello meno favorevole compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili dell’ente. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali. 5.   Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti: a) diagnosi dettagliata dei fattori e dei problemi che hanno portato l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate; b) descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che saranno adottate; c) calendario per l’attuazione di tali misure. 6.   Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), possono comprendere: a) la riorganizzazione delle attività dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); b) modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura in seno all’ente; c) la dismissione delle attività in perdita; d) la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare competitive; e) la vendita di attività o di linee di business. 7.   Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l’autorità di risoluzione competente valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristinerà la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d). La valutazione è completata d’intesa con l’autorità competente. Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente concludono che la sua attuazione possa conseguire tale obiettivo, l’autorità di risoluzione approva il piano. 8.   Se non è convinta che l’attuazione del piano possa conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 7, l’autorità di risoluzione, d’intesa con l’autorità competente, comunica le proprie perplessità all’organo di amministrazione o alla persone o alle persone nominate conformemente all’, paragrafo 1, e gli impone di modificare il piano in modo da tenerne conto. 9.   Entro due settimane dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 8, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’, paragrafo 1, sottopongono un piano modificato all’approvazione dell’autorità di risoluzione. L’autorità di risoluzione valuta il piano modificato e comunica all’organo di amministrazione o alla persona o alle persone nominate conformemente all’, paragrafo 1, entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche. 10.   L’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’, paragrafo 1, attuano il piano di riorganizzazione approvato dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente e presentano almeno ogni sei mesi una relazione all’autorità di risoluzione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano. 11.   Se necessario, secondo l’autorità di risoluzione d’intesa con l’autorità competente, per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 4, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’, paragrafo 1, la direzione o l’amministratore rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all’approvazione dell’autorità di risoluzione. 12.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente: a) gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 5; e b) il contenuto minimo delle relazioni a norma del paragrafo 10. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 13.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7. 14.   Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 13, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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