Art. 50 · Tasso di conversione del debito in capitale

Art. 50

Tasso di conversione del debito in capitale

In vigore dal 15 mag 2014
Tasso di conversione del debito in capitale 1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando esercitano i poteri di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1, lettera f), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, ovvero a entrambi. 2.   Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione. 3.   Se si applicano tassi di conversione diversi conformemente al paragrafo 1, il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate. 4.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulla fissazione dei tassi di conversione. Tali orientamenti indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango a norma del diritto fallimentare applicabile.
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