Art. 50
Tasso di conversione del debito in capitale
In vigore dal 15 mag 2014
Tasso di conversione del debito in capitale
1. Gli Stati membri provvedono a che, quando esercitano i poteri di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1, lettera f), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, ovvero a entrambi.
2. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione.
3. Se si applicano tassi di conversione diversi conformemente al paragrafo 1, il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.
4. Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulla fissazione dei tassi di conversione.
Tali orientamenti indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango a norma del diritto fallimentare applicabile.
Storico versioni
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