Art. 5 · Piani di risanamento

Art. 5

Piani di risanamento

In vigore dal 15 mag 2014
Piani di risanamento 1.   Gli Stati membri assicurano che ciascun ente, il quale non sia parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli della direttiva 2013/36/UE, prepari e tenga aggiornato un piano di risanamento che preveda l’adozione da parte dell’ente di misure volte al ripristino della sua situazione finanziaria dopo un deterioramento significativo della stessa. I piani di risanamento sono considerati un dispositivo di governance ai sensi dell’ della direttiva 2013/36/UE. 2.   Le autorità competenti assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento. 3.   I piani di risanamento non presuppongono l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento. 4.   Essi comprendono se del caso un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie. 5.   Fatto salvo l’, gli Stati membri provvedono a che i piani di risanamento contengano le informazioni elencate nella sezione A dell’allegato. Gli Stati membri possono richiedere di inserire nei piani di risanamento informazioni supplementari. I piani di risanamento includono altresì le eventuali misure che l’ente potrebbe adottare quando sussistano le condizioni per un intervento precoce ai sensi dell’. 6.   Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento comprendano le condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento. Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento contemplino una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario attinenti alla specifica situazione dell’ente e comprendenti eventi di natura sistemica e stress specifici per singole persone giuridiche e per i gruppi. 7.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE, in stretta cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 che precisano la gamma di scenari cui ricorrere ai fini del presente articolo, paragrafo 6. 8.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti abbiano il potere di imporre a un ente di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l’ente medesimo è parte. 9.   L’organo di amministrazione dell’ente di cui al paragrafo 1 esamina e approva il piano di risanamento prima di sottoporlo all’autorità competente. 10.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, fatto salvo l’, le informazioni da inserire nel piano di risanamento di cui al presente articolo, paragrafo 5. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-5