Art. 48 · Sequenza della svalutazione e della conversione

Art. 48

Sequenza della svalutazione e della conversione

In vigore dal 15 mag 2014
Sequenza della svalutazione e della conversione 1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione e di conversione, fatte salve le eventuali esclusioni ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, adempiendo ai requisiti seguenti: a) gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati conformemente all’, paragrafo 1, lettera a); b) se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi della lettera a) è inferiore alla somma degli importi di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 nella misura necessaria e nella misura della loro capacità; c) se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi delle lettere a) e b) è inferiore alla somma degli importi di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti di classe 2 al livello richiesto e nella misura della loro capacità; d) se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà e strumenti di capitale pertinenti effettuata conformemente alle lettere a), b) e c) è inferiore alla somma degli importi di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale del debito subordinato diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle lettere a), b) e c), fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c); e) se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà, degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili effettuata conformemente al presente paragrafo, lettere da a) a d), è inferiore alla somma degli importi di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e d), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passibilità ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compresa la gerarchia dei depositi prevista dall’, a norma dell’, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma del presente paragrafo, lettere a), b), c) e d), fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c). 2.   Nell’applicare i poteri di svalutazione o di conversione, le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite rappresentate dalla somma degli importi di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c), fra azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili dello stesso rango svalutando il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto di tali azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili in misura proporzionale al loro valore salvo quando sia consentita una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango nei casi specificati all’, paragrafo 3. Il presente paragrafo non impedisce che le passività escluse dal bail-in conformemente all’, paragrafi 2 e 3, ricevano un trattamento più favorevole delle passività ammissibili dello stesso rango nella procedura ordinaria di insolvenza. 3.   Prima di applicare la svalutazione o la conversione di cui al paragrafo 1, lettera e), le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se tali strumenti comprendono le condizioni seguenti e non sono stati già convertiti: a) condizioni che prevedono la svalutazione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o al livello dei fondi propri dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); b) condizioni che prevedono la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto. 4.   Qualora il valore nominale di uno strumento sia stato svalutato ma non azzerato, conformemente alla tipologia di condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), prima dell’applicazione del bail-in a norma del paragrafo 1, le autorità di risoluzione applicano i poteri di svalutazione e di conversione all’ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1. 5.   Quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale o non svalutata, salvo disposizione contraria in base all’, paragrafi 2 e 3. 6.   Ai fini del presente articolo, entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per ogni interpretazione relativa alle interrelazioni fra le disposizioni della presente direttiva e quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.
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