Art. 47
Trattamento degli azionisti nel bail-in o nella svalutazione o nella conversione degli strumenti di capitale
In vigore dal 15 mag 2014
Trattamento degli azionisti nel bail-in o nella svalutazione o nella conversione degli strumenti di capitale
1. Gli Stati membri assicurano che, nell’applicare lo strumento del bail-in di cui all’, paragrafo 2, o la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale di cui all’, le autorità di risoluzione adottano nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà una delle seguenti azioni o entrambe:
a)
la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o il loro trasferimento a creditori soggetti a bail-in;
b)
a condizione che, in conformità della valutazione effettuata ai sensi dell’, l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore netto positivo, la diluizione degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà esistenti in conseguenza della conversione in azioni o altri titoli di proprietà di:
i)
strumenti di capitale pertinenti emessi dall’ente in virtù del potere di cui all’, paragrafo 2; oppure
ii)
passività ammissibili emesse dall’ente soggetto a risoluzione in virtù del potere di cui all’, paragrafo 1, lettera f).
Con riferimento al primo comma, lettera b), la conversione è effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà.
2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 sono adottate anche nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà qualora le azioni o gli altri titoli di proprietà in questione siano stati emessi o conferiti nelle circostanze seguenti:
a)
in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altri titoli di proprietà, a norma delle disposizioni contrattuali dei titoli di debito originari, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo alla valutazione con cui l’autorità di risoluzione ha stabilito che l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfaceva le condizioni per la risoluzione;
b)
in virtù della conversione degli strumenti di capitale pertinenti in strumenti del capitale primario di classe 1 a norma dell’.
3. Nel valutare quale iniziativa avviare conformemente al paragrafo 1, le autorità di risoluzione tengono conto:
a)
della valutazione effettuata conformemente all’;
b)
dell’importo per cui l’autorità di risoluzione ha stimato che gli elementi di capitale primario di classe 1 debbano essere svalutati e gli strumenti di capitale pertinenti debbano essere svalutati o convertiti ai sensi dell’, paragrafo 1; e
c)
dell’importo aggregato stimato dall’autorità di risoluzione a norma dell’.
4. In deroga agli articoli da 22 a 25 della direttiva 2013/36/UE, all’obbligo di notifica di cui all’ della direttiva 2013/36/UE, all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 1e 2, e agli della direttiva 2014/65/UE e all’obbligo di notifica di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, qualora l’applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un ente di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, o all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti effettuano tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale, né impedire all’azione di risoluzione di conseguire i pertinenti obiettivi.
5. Se l’autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione richiesta al paragrafo 4 alla data di applicazione dello strumento di bail-in o della conversione degli strumenti di capitale, l’, paragrafo 9, si applica a qualsiasi acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata da parte di un acquirente derivante dall’applicazione dello strumento di bail-in o dalla conversione degli strumenti di capitale.
6. Entro il 3 luglio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle circostanze in cui ciascuna delle iniziative di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarebbe opportuna, tenuto conto dei fattori specificati al paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni
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