Art. 46 · Valutazione dell’importo del bail-in

Art. 46

Valutazione dell’importo del bail-in

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione dell’importo del bail-in 1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione, sulla base di una valutazione in conformità dell’, stimino l’aggregato: a) se del caso, dell’importo dal quale devono essere svalutate le passività ammissibili per assicurare che il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e b) se del caso, dell’importo per il quale le passività ammissibili devono essere convertite in azioni o in altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1: i) dell’ente soggetto a risoluzione; oppure ii) dell’ente-ponte. 2.   La valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, stabilisce l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività ammissibili al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilisce il coefficiente dell’ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del meccanismo di finanziamento di risoluzione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva e per generare nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’ente soggetto a risoluzione o nell’ente-ponte e permettere a questo di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/CE o della direttiva 2014/65/UE. Se le autorità di risoluzione intendono utilizzare lo strumento della separazione delle attività di cui all’, l’importo di cui occorre svalutare le passività ammissibili tiene conto, all’occorrenza, di una stima ponderata del fabbisogno di capitali del veicolo per la gestione delle attività. 3.   Se, in caso di svalutazione del capitale ai sensi degli articoli da 59 a 62 e di applicazione del bail-in conformemente all’, paragrafo 2, il livello di svalutazione basato sulla valutazione preliminare di cui all’ risulta superiore ai requisiti stabiliti con la valutazione definitiva ai sensi dell’, paragrafo 10, può essere applicato un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i creditori e successivamente gli azionisti nella misura richiesta. 4.   Le autorità di risoluzione stabiliscono e mantengono disposizioni affinché la stima e la valutazione si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete, secondo quanto è ragionevole attendersi, riguardo alle attività e passività dell’ente soggetto a risoluzione.
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