Art. 45
Applicazione del requisito minimo
In vigore dal 15 mag 2014
Applicazione del requisito minimo
1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti soddisfino in qualsiasi momento un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Il requisito minimo è calcolato come l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle passività e dei fondi propri totali dell’ente.
Ai fini del primo comma, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passibilità totali purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.
2. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i criteri di valutazione di cui al paragrafo 6, lettere da a) a f), in base ai quali deve essere determinato, per ciascun ente, un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, compreso il debito subordinato e il debito non garantito di primo rango con almeno dodici mesi di vita residua che sono soggetti ai poteri di bail-in e quelli che si configurano come fondi propri.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Gli Stati membri possono prevedere criteri aggiuntivi sulla base dei quali viene determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità di risoluzione esentano gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite che, in base al diritto nazionale, non possono raccogliere depositi dall’obbligo di soddisfare, in qualsiasi momento, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in quanto:
a)
tali istituti saranno liquidati attraverso procedure fallimentari nazionali o altri tipi di procedura attuati conformemente agli o 42 della presente direttiva e previste per tali istituti; e
b)
tali procedure fallimentari nazionali, o altri tipi di procedura, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all’occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiranno perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.
4. Le passività ammissibili sono computate nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano le condizioni seguenti:
a)
lo strumento è emesso e interamente versato;
b)
la passività non è dovuta all’ente stesso e non è coperta da nessun tipo di garanzia fornita dall’ente stesso;
c)
l’acquisto dello strumento non è stato finanziato dall’ente direttamente né indirettamente;
d)
la passività ha una durata residua di almeno un anno;
e)
la passività non risulta da un derivato;
f)
la passività non risulta da un deposito che gode della preferenza nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale conformemente all’.
Ai fini della lettera d), se una passività conferisce al suo proprietario un diritto di rimborso anticipato, la scadenza di tale passività è la prima data in cui matura tale diritto.
5. Se una passività è disciplinata dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono richiedere all’ente di dimostrare che ogni eventuale decisione di un’autorità di risoluzione di svalutare o convertire tale passività sia efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tenendo conto delle clausole del contratto che disciplina la passività, degli accordi internazionali sul riconoscimento delle procedure di risoluzione e di altre questioni pertinenti. Se l’autorità di risoluzione non ha la certezza che ogni eventuale decisione sia efficace a norma del diritto di tale paese terzo, la passività non è computata ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
6. Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di ciascun ente ai sensi del paragrafo 1 è determinato dall’autorità di risoluzione previa consultazione dell’autorità competente, almeno in base ai criteri seguenti:
a)
necessità di assicurare che l’ente possa essere assoggetto a risoluzione mediante applicazione degli appositi strumenti, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da soddisfare gli obiettivi della risoluzione;
b)
necessità di assicurare, laddove opportuno, che l’ente abbia sufficienti passività ammissibili per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente possa essere ripristinato ad un livello atto a permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell’ente o entità;
c)
necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell’, paragrafo 3, o che certe classi di passività ammissibili possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l’ente abbia sufficienti passività ammissibili per garantire che le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente possa essere ripristinato ad un livello atto a permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o direttiva 2014/65/UE;
d)
dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell’ente;
e)
misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione conformemente all’;
f)
misura in cui il dissesto dell’ente avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria, fra l’altro a causa del contagio di altri enti dovuto alle interconnessioni dell’ente in questione con altri o con il sistema finanziario in generale.
7. Ciascun ente soddisfa i requisiti minimi stabiliti dal presente articolo su base individuale.
Un’autorità di risoluzione può, previa consultazione di un’autorità competente, decidere di applicare il requisito minimo stabilito dal presente articolo a un ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
8. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 7, le imprese madri nell’Unione soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal presente articolo su base consolidata.
Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato di un’impresa madre nell’Unione è determinato dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo, previa consultazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata, conformemente al paragrafo 9, almeno sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 6 e dell’eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere soggette a risoluzione distinta secondo il piano di risoluzione.
9. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale fanno tutto quanto in loro potere per raggiungere una decisione congiunta sul livello del requisito minimo applicato a livello consolidato.
La decisione congiunta è pienamente motivata ed è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
In assenza di tale decisione congiunta entro quattro mesi, una decisione sul requisito minimo consolidato è adottata dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo dopo aver preso debitamente in considerazione la valutazione delle filiazioni condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione. Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità con la decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
La decisione congiunta e la decisione adottata dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.
La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.
10. Le autorità di risoluzione stabiliscono il requisito minimo da applicare alle filiazioni del gruppo su base individuale. Tali requisiti minimi sono fissati a un livello adeguato per la filiazione, tenendo conto:
a)
dei criteri elencati nel paragrafo 6, in particolare le dimensioni, il modello di business e il profilo di rischio della filiazione, compresi i fondi propri; e
b)
del requisito consolidato stabilito per il gruppo ai sensi del paragrafo 9.
L’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale fanno tutto quanto in loro potere per raggiungere una decisione congiunta sul livello del requisito minimo da applicare a ciascuna rispettiva filiazione a livello individuale.
La decisione congiunta è pienamente motivata ed è trasmessa alle filiazioni e all’impresa madre nell’Unione rispettivamente dall’autorità di risoluzione delle filiazioni e dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
In assenza di tale decisione congiunta tra le autorità di risoluzione entro un periodo di quattro mesi, la decisione è adottata dalle rispettive autorità di risoluzione delle filiazioni, prendendo in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Qualora al termine del periodo di quattro mesi l’autorità di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rinviano le proprie decisioni in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento e adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo non rinvia il caso all’ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall’autorità di risoluzione della filiazione si situa entro un punto percentuale dal livello consolidato stabilito ai sensi del presente articolo, paragrafo 9.
In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applicano le decisioni delle autorità di risoluzione delle filiazioni.
Le decisioni congiunte e le eventuali decisioni adottate dalle autorità di risoluzione delle filiazioni in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione interessate.
La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.
11. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo può rinunciare completamente all’applicazione del requisito minimo individuale ad un ente impresa madre nell’Unione se:
a)
l’ente impresa madre nell’Unione rispetta su base consolidata il requisito minimo di cui al paragrafo 8; e
b)
l’autorità competente dell’ente impresa madre nell’Unione ha rinunciato completamente all’applicazione dei requisiti patrimoniali individuali all’ente a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
12. L’autorità di risoluzione di una filiazione può rinunciare completamente all’applicazione del paragrafo 7 a tale filiazione se:
a)
sia la filiazione che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;
b)
la filiazione rientra nella vigilanza su base consolidata dell’ente che è la sua impresa madre;
c)
l’ente del gruppo di livello più alto nello Stato membro della filiazione, ove diverso dall’ente impresa madre nell’Unione, rispetta su base subconsolidata il requisito minimo di cui al paragrafo 7;
d)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività alla filiazione da parte dell’impresa madre;
e)
l’impresa madre soddisfa l’autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell’autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;
f)
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche la filiazione;
g)
l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione della filiazione; e
h)
l’autorità competente della filiazione ha rinunciato completamente all’applicazione dei requisiti patrimoniali individuali alla filiazione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
13. Le decisioni adottate conformemente al presente articolo possono prevedere che il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale attraverso strumenti di bail-in contrattuale.
14. Perché lo strumento sia considerato uno strumento del bail-in contrattuale ai sensi del paragrafo 13, l’autorità di risoluzione si accerta che esso:
a)
contenga una clausola contrattuale che prevede che, se un’autorità di risoluzione decide di applicare lo strumento del bail-in a tale ente, lo strumento è svalutato o convertito nella misura richiesta prima che siano svalutate o convertite altre passività ammissibili; e
b)
sia soggetto a un contratto, impegno o disposizione di subordinazione vincolante ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria di insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non può essere rimborsato fin quando non siano state regolate altre passività ammissibili in essere.
15. Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, impongono agli enti di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito al paragrafo 1 e, se del caso, il requisito stabilito al paragrafo 13, e verificano l’osservanza di tale obbligo, e prendono le decisioni a norma del presente articolo parallelamente all’elaborazione e all’aggiornamento dei piani di risoluzione.
16. Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, comunicano all’ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e, se del caso, del requisito stabilito al paragrafo 13, stabiliti per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione.
17. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l’individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, all’ABE ai fini del paragrafo 16.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
18. In base ai risultati della relazione di cui al paragrafo 19, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2016 una proposta legislativa sull’applicazione armonizzata del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Tale proposta comprende, se del caso, proposte per l’introduzione di un adeguato numero di livelli minimi del requisito minimo, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti e dei gruppi. La proposta comprende eventuali opportuni adeguamenti dei parametri del requisito minimo e, ove necessario, opportune modifiche dell’applicazione del requisito minimo ai gruppi.
19. L’ABE presenta una relazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2016, in merito almeno ai seguenti aspetti:
a)
il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e in particolare l’eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per enti comparabili nei vari Stati membri;
b)
il modo in cui è stato esercitato il potere di imporre agli enti di soddisfare il requisito minimo attraverso strumenti di bail-in contrattuale nei vari Stati membri e l’eventuale esistenza di divergenze di tale impostazione;
c)
quali modelli di business riflettono i profili di rischio globale dell’ente;
d)
il livello del requisito minimo appropriato per ciascuno dei modelli di business individuati ai sensi della lettera c);
e)
l’opportunità di stabilire un intervallo per il livello del requisito minimo di ciascun modello di business;
f)
l’opportuno periodo transitorio entro il quale gli enti devono conformarsi ai livelli minimi armonizzati prescritti;
g)
se i requisiti stabiliti dall’ siano sufficienti a garantire che ciascun ente abbia una capacità di assorbimento delle perdite adeguata e, in caso contrario, quali siano i miglioramenti necessari per garantire tale obiettivo;
h)
l’eventuale necessità di modificare la metodologia di calcolo prevista nel presente articolo al fine di assicurare che il requisito minimo possa essere utilizzato quale opportuno indicatore della capacità di assorbimento delle perdite di un ente;
i)
se sia opportuno basare il requisito sulle passività totali e i fondi propri, e in particolare se sia più appropriato utilizzare quale denominatore per il requisito le attività ponderate per il rischio dell’ente;
j)
se sia opportuno l’approccio del presente articolo all’applicazione del requisito minimo ai gruppi e, in particolare, se l’approccio garantisca adeguatamente che la capacità di assorbimento delle perdite nel gruppo sia collocata nelle entità in cui si verificano le perdite ovvero sia a queste accessibile;
k)
se siano opportune le condizioni per le deroghe al requisito minimo e, in particolare, se tali deroghe debbano essere disponibili alle filiazioni su base transfrontaliera;
l)
se sia opportuno che le autorità di risoluzione possano imporre che il requisito minimo sia soddisfatto attraverso strumenti di bail-in contrattuale, e se sia opportuna un’ulteriore armonizzazione dell’approccio agli strumenti di bail-in contrattuale;
m)
se siano opportuni i requisiti degli strumenti di bail-in contrattuale stabiliti al paragrafo 14; e
n)
se sia opportuno che gli enti e i gruppi siano tenuti a comunicare il loro requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili o il loro livello di fondi propri e passività ammissibili e, in caso affermativo, la frequenza e il formato di tale comunicazione.
20. La relazione di cui al paragrafo 19 comprende almeno il periodo dal 2 luglio 2014 al 30 giugno 2016 e tiene conto almeno di quanto segue:
a)
l’impatto del requisito minimo e degli eventuali livelli armonizzati del requisito minimo proposti su:
i)
i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;
ii)
i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;
iii)
la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;
iv)
la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;
v)
l’innovazione finanziaria;
vi)
la prevalenza degli strumenti di bail-in contrattuale e la natura e commerciabilità di detti strumenti;
vii)
il comportamento degli enti per quanto riguarda l’assunzione dei rischi;
viii)
il livello di gravami sulle attività degli enti;
ix)
le iniziative intraprese dagli enti per conformarsi ai requisiti minimi e, in particolare, la misura in cui i requisiti minimi sono stati soddisfatti mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali e
x)
il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un’attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all’esportazione;
b)
l’interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l’indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;
c)
la capacità degli enti di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare eventuali requisiti minimi armonizzati proposti;
d)
la coerenza con i requisiti minimi legati alle norme internazionali elaborate da forum internazionali.
Storico versioni
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