Art. 44 · Ambito di applicazione dello strumento del bail-in

Art. 44

Ambito di applicazione dello strumento del bail-in

In vigore dal 15 mag 2014
Ambito di applicazione dello strumento del bail-in 1.   Gli Stati membri assicurano che lo strumento del bail-in possa essere applicato a tutte le passività di un ente o di un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall’ ambito d’applicazione di questo strumento a norma del presente articolo, paragrafi 2 o 3. 2.   Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo: a) depositi protetti; b) passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite; c) qualsiasi passività derivante dal fatto che l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente; d) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), (in quanto fiduciario) e un’altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore; e) passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni; f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema; g) una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti: i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo; ii) un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali; iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile; iv) sistemi di garanzia dei depositi derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE. Il primo comma, lettera g), punto i), non si applica alla componente variabile della remunerazione di soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all’, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. Gli Stati membri assicurano che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse. Né tale obbligo né il disposto del primo comma, lettera b), ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita, o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono. Il primo comma, lettera a), non osta a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall’ della direttiva 2014/49/UE. Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri garantiscono che, onde prevedere la possibilità di risoluzione di enti e gruppi, le autorità di risoluzione limitino, in conformità dell’, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la possibilità per altri enti di detenere passività ammissibili allo strumento del bail-in, fatta eccezione per le passività che sono detenute presso entità che fanno parte dello stesso gruppo. 3.   In circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l’autorità di risoluzione può escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, allorché: a) non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell’autorità di risoluzione; b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell’ente soggetto a risoluzione di proseguire le operazioni e i servizi chiave; c) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, in particolare per quanto riguarda depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, incluse le infrastrutture di tali mercati, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro o dell’Unione; oppure d) l’applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in. Se un’autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o di conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, purché tale livello sia conforme al principio enunciato all’, paragrafo 1, lettera g). 4.   Se un’autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili ai sensi del presente articolo e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare conferimenti all’ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti interventi o per entrambi: a) coprire le perdite non assorbite da passività ammissibili e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera a); b) acquisire azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di capitale nell’ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l’ente in conformità dell’, paragrafo 1, lettera b). 5.   Il meccanismo di finanziamento della risoluzione effettua i conferimenti di cui al paragrafo 4 solo laddove: a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione prevista dall’; e b) il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione calcolato al momento dell’azione di risoluzione in conformità della valutazione di cui all’. 6.   Il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 4 può essere finanziato nei modi seguenti: a) con l’importo di cui dispone il meccanismo di finanziamento della risoluzione costituito grazie ai contributi degli enti e delle succursali site nell’Unione in conformità dell’, paragrafo 6, e dell’; b) con l’importo che può essere costituito grazie ai contributi ex post in conformità dell’ in un arco di tre anni; e c) qualora gli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo siano insufficienti, con l’importo costituito grazie alle fonti di finanziamento alternative in conformità dell’. 7.   In casi straordinari l’autorità di risoluzione può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative dopo che: a) sia stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 5, lettera b); e b) siano state svalutate o interamente convertite tutte le passività non garantite, non privilegiate, diverse dai depositi ammissibili. In alternativa o in aggiunta, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare un conferimento da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità dell’, paragrafo 6, e dell’ e che non sono ancora state utilizzate. 8.   In deroga al paragrafo 5, lettera a), il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare inoltre un conferimento di cui al paragrafo 4 alle seguenti condizioni: a) il contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione di cui al paragrafo 5, lettera a), sia pari ad almeno il 20 % delle attività ponderate per il rischio dell’ente interessato; b) il meccanismo di finanziamento della risoluzione dello Stato membro interessato disponga, grazie ai contributi ex ante (esclusi i contributi a un sistema di garanzia dei depositi) raccolti in conformità dell’, paragrafo 6, e dell’, di un importo pari ad almeno il 3 % dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio di tale Stato membro; e c) l’ente in questione detenga, su base consolidata, attività inferiori a 900 miliardi di EUR. 9.   Nell’esercitare la discrezionalità di cui al paragrafo 3, le autorità di risoluzione tengono in debita considerazione: a) il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell’ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità; b) il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell’ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fossero escluse; e c) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione. 10.   Le esclusioni di cui al paragrafo 3 possono essere applicate per escludere completamente una passività dalla svalutazione oppure per limitare la portata della svalutazione applicata a tale passività. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per precisare ulteriormente le circostanze in cui l’esclusione è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati al presente articolo, paragrafo 3. 12.   Prima di esercitare la discrezionalità per escludere una passività di cui al paragrafo 3, l’autorità di risoluzione lo notifica alla Commissione. Qualora l’esclusione richieda un contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione o di una fonte di finanziamento alternativa ai sensi dei paragrafi da 4 a 8, la Commissione può, entro ventiquattro ore dal ricevimento di tale notifica, o entro un periodo più lungo con l’accordo dell’autorità di risoluzione, vietare o chiedere di modificare l’esclusione proposta se i requisiti di cui al presente articolo e agli atti delegati non sono soddisfatti, al fine di preservare l’integrità del mercato interno, senza pregiudicare l’applicazione, da parte della Commissione, della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
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