Art. 43 · Strumento del bail-in

Art. 43

Strumento del bail-in

In vigore dal 15 mag 2014
Strumento del bail-in 1.   Ai fini dell’attivazione dello strumento del bail-in, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri di risoluzione di cui all’, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in onde rispettare gli obiettivi di risoluzione previsti all’, in linea con i principi di risoluzione di cui all’, per uno dei seguenti fini: a) ricapitalizzare un ente o un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all’entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l’entità sia autorizzata in forza di tali direttive, e mantenere nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’ente o dell’entità; b) convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti: i) a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; oppure ii) nell’ambito dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento della separazione delle attività. 3.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in per il fine di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera a), solo se esiste una prospettiva ragionevole che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo ad altre misure, incluse le misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto all’ consentano non solo di raggiungere gli obiettivi della risoluzione, ma anche di risanare l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione ripristinandone la solidità finanziaria. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano applicare uno degli strumenti di risoluzione di cui all’, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma. 4.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento del bail-in a tutti gli enti o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), rispettando in ogni caso la forma giuridica dell’ente o entità interessata, o avendo il potere di modificarne la forma giuridica.
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