Art. 41 · Funzionamento dell’ente-ponte

Art. 41

Funzionamento dell’ente-ponte

In vigore dal 15 mag 2014
Funzionamento dell’ente-ponte 1.   Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento dell’ente-ponte sia conforme ai requisiti seguenti: a) l’autorità di risoluzione approva il contenuto degli atti costitutivi dell’ente-ponte; b) in base all’assetto proprietario dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione nomina o approva l’organo di amministrazione dell’ente-ponte; c) l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo di amministrazione e ne determina le adeguate responsabilità; d) l’autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio dell’ente-ponte; e) l’ente-ponte è autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE o, a seconda dei casi, alla direttiva 2014/65/UE, ed è in possesso dell’autorizzazione necessaria a norma del diritto nazionale applicabile per svolgere le attività o prestare i servizi acquisiti in virtù di una cessione effettuata conformemente all’ della presente direttiva; f) l’ente-ponte soddisfa, a seconda dei casi, gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE, ed è soggetto a vigilanza in conformità di tali atti; g) il funzionamento dell’ente-ponte è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione e l’autorità di risoluzione può indicare di conseguenza eventuali restrizioni al suo funzionamento. Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, lettere e) e f), e laddove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l’ente-ponte può essere stabilito e autorizzato anche se all’inizio del suo funzionamento non ottempera alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE. A tal fine, l’autorità di risoluzione presenta una richiesta in merito all’autorità competente. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l’autorità competente indica il periodo durante il quale l’ente-ponte beneficia della deroga all’ottemperanza dei requisiti di tali direttive. 2.   Fatte salve le limitazioni imposte conformemente alle regole di concorrenza dell’Unione o nazionali, la dirigenza dell’ente-ponte gestisce l’ente-ponte nella prospettiva di mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e vendere l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti del settore privato quando le condizioni lo permettono e nei termini di cui al presente articolo, paragrafo 4 o, se del caso, paragrafo 6. 3.   L’autorità di risoluzione decide che l’ente-ponte non è più tale ai sensi dell’, paragrafo 2, non appena si verifica una delle situazioni seguenti: a) fusione dell’ente-ponte con un’altra entità; b) l’ente-ponte cessa di soddisfare i requisiti di cui all’, paragrafo 2; c) vendita della totalità o della sostanziale totalità delle attività, diritti o passività dell’ente-ponte a un terzo; d) scadenza del termine di cui al paragrafo 5 o, se del caso, al paragrafo 6; e) le attività dell’ente-ponte sono liquidate nella loro interezza e le sue passività sono completamente assolte. 4.   Ove l’autorità di risoluzione tenti di vendere l’ente-ponte o le sue attività, diritti o passività, gli Stati membri assicurano che l’ente-ponte ovvero le attività o passività pertinenti siano commercializzati in modo aperto e trasparente e che la vendita non ne fornisca una rappresentazione sostanzialmente errata o non favorisca né discrimini in modo indebito acquirenti potenziali. Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. 5.   Se non si verifica nessuno dei risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e), l’autorità di risoluzione pone fine il prima possibile al funzionamento dell’ente-ponte e in ogni caso, due anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ultima cessione da un ente soggetto a risoluzione conformemente allo strumento dell’ente-ponte. 6.   L’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se: a) la proroga supporta i risultati di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) o e); oppure b) la proroga è necessaria per assicurare la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali. 7.   Ogni eventuale decisione dell’autorità di risoluzione di prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione, comprese le condizioni e le prospettive di mercato, a motivazione di tale proroga. 8.   Quando è posto termine al funzionamento dell’ente-ponte nelle circostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) o d), l’ente-ponte è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Fatto salvo l’, paragrafo 7, i proventi derivanti dal cessato funzionamento dell’ente-ponte vanno a beneficio degli azionisti dello stesso. 9.   Qualora l’ente-ponte sia utilizzato ai fini della cessione di attività e passività di più enti soggetti a risoluzione, l’obbligo di cui al paragrafo 8 si riferisce alle attività e passività cedute da ciascuno di questi e non all’ente-ponte stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-41