Art. 4 · Semplificazione degli obblighi per taluni enti

Art. 4

Semplificazione degli obblighi per taluni enti

In vigore dal 15 mag 2014
Semplificazione degli obblighi per taluni enti 1.   In considerazione del potenziale impatto che il dissesto dell’ente, per il suo tipo di attività, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, ambito e complessità della sua attività, sua appartenenza a un IPS o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eventuale esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE potrebbe avere — e delle serie ripercussioni negative che il dissesto e la successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza potrebbe verosimilmente produrre — sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull’economia in generale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione stabiliscano: a) contenuto e particolari dei piani di risanamento e di risoluzione previsti agli articoli da 5 a 12; b) la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani di risanamento e risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che potrebbe essere inferiore a quella prevista agli , paragrafo 2, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 3; c) contenuto e particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, e delle sezioni A e B dell’allegato; d) il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli e alla sezione C dell’allegato. 2.   Le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione effettuano la valutazione di cui al paragrafi 1 previa consultazione, ove opportuno, dell’autorità macroprudenziale nazionale. 3.   Gli Stati membri assicurano che, qualora si applichino obblighi semplificati, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano in ogni momento revocare la semplificazione e imporre la riassunzione della pienezza degli obblighi. 4.   Gli Stati membri assicurano che l’applicazione di obblighi semplificati di per sé non incida sui poteri dell’autorità competente e, se del caso, dell’autorità di risoluzione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi. 5.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per indicare i criteri di cui al paragrafo 1 per la valutazione, a norma di tale paragrafo, dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento. 6.   Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza maturata con l’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 5, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per indicare i criteri di cui il paragrafo 1 ai fini della valutazione, in conformità di detto paragrafo, dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2017. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 7.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione comunicano all’ABE le modalità con cui hanno ottemperato ai paragrafi 1 8, 9 e 10, relativamente agli enti di loro competenza. Entro il 31 dicembre 2017 l’ABE presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in merito all’attuazione dei paragrafi 1, 8, 9 e 10. In particolare tale relazione identifica eventuali divergenze di attuazione dei paragrafi 1, 8, 9 e 10 a livello nazionale. 8.   Fatti salvi i paragrafi 9 e 10, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano prevedere esenzioni: a) dagli obblighi di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo per gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell’ del regolamento (UE) n. 575/2013; b) dagli obblighi di cui alla sezione 2 per le istituzioni aderenti a un IPS. 9.   Qualora sia concessa un’esenzione a norma del paragrafo 8, gli Stati membri: a) applicano su base consolidata i requisiti delle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 575/2013; b) fanno obbligo all’IPS di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 in cooperazione con ciascuno degli aderenti esentati. A tal fine, ogni riferimento fatto nelle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 575/2013/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma dell’ della direttiva 2013/36/UE include l’organismo centrale. 10.   Gli enti soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro definiscono i propri piani di risanamento a norma della sezione 2 del presente capo e sono soggetti a piani individuali di risoluzione a norma della sezione 3. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le attività di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) le sue attività superano complessivamente il valore di EUR 30 000 000 000; oppure b) la quota totale delle sue attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento supera il 20 %, salvo che il valore totale delle attività sia inferiore a EUR 5 000 000 000. 11.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l’individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione all’ABE ai fini del paragrafo 7, subordinatamente al principio di proporzionalità. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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