Art. 39 · Strumento per la vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali

Art. 39

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali

In vigore dal 15 mag 2014
Strumento per la vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali 1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, nell’applicare a un ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, l’autorità di risoluzione commercializza o dispone la commercializzazione delle attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che intende cedere. Gli aggregati (pool) di diritti, attività e passività possono essere commercializzati separatamente. 2.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti: a) è improntata alla massima trasparenza possibile e non fornisce informazioni errate circa le attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che l’autorità intende cedere, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, della necessità di preservare la stabilità finanziaria; b) non favorisce né discrimina in modo indebito potenziali acquirenti; c) è immune da qualsiasi conflitto di interessi; d) non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente; e) tiene conto della necessità di effettuare un’azione rapida di risoluzione; f) mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione. Fatta salva la lettera b) del primo comma, i principi di cui al presente paragrafo non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali. Qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, che sarebbe altrimenti richiesta conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, può essere ritardata in conformità dell’, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento. 3.   L’autorità di risoluzione può applicare lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi all’obbligo di commercializzazione stabilito al paragrafo 1 se accerta che l’ottemperanza ad esso rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) ritiene che il dissesto o la possibilità di dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e b) ritiene che l’ottemperanza ai requisiti rischi di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare tale minaccia o nel raggiungere l’obiettivo di risoluzione di cui all’, paragrafo 2, lettera b). 4.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano le circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale e gli elementi relativi all’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
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