Art. 38
Strumento per la vendita dell’attività d’impresa
In vigore dal 15 mag 2014
Strumento per la vendita dell’attività d’impresa
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un ente-ponte:
a)
azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione;
b)
tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell’ente soggetto a risoluzione.
Fatti salvi i paragrafi 8 e 9 del presente articolo e l’, la cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli di cui all’.
2. La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
3. Conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di risoluzione prendono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni commerciali conformi alla valutazione effettuata a norma dell’, tenuto conto delle circostanze del caso.
4. Fatto salvo l’, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dall’acquirente vanno a beneficio:
a)
dei proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà, ove la vendita dell’attività d’impresa sia stata effettuata tramite cessione all’acquirente di azioni o titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione da parte dei detentori di tali azioni o titoli;
b)
dell’ente soggetto a risoluzione, ove la vendita dell’attività d’impresa sia stata effettuata tramite cessione all’acquirente di parte o della totalità delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione.
5. Nell’applicare lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, l’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione più volte, al fine di effettuare cessioni supplementari di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione ovvero, secondo i casi, di attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione.
6. Dopo aver applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell’acquirente, esercitare i poteri di cessione in relazione ad attività, diritti o passività ceduti all’acquirente, al fine di ritrasferire le attività, i diritti o le passività all’ente soggetto a risoluzione, ovvero le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l’ente soggetto a risoluzione o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà.
7. L’acquirente è in possesso dell’autorizzazione appropriata all’esercizio delle attività d’impresa che acquisisce al momento della cessione a norma del paragrafo 1. Le autorità competenti provvedono a che una domanda di autorizzazione possa essere presa in considerazione, congiuntamente alla cessione, in maniera tempestiva.
8. In deroga agli articoli da 22 a 25 della direttiva 2013/36/UE, all’obbligo di informare le autorità competenti di cui all’ della direttiva 2013/36/UE, all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 1 e 2, e agli della direttiva 2014/65/UE e all’obbligo di notifica di cui all’, paragrafo 3, di tale direttiva, qualora la cessione di azioni o altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un ente del tipo di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente di tale ente effettua tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa né impedire all’azione di risoluzione di conseguire i pertinenti obiettivi.
9. Gli Stati membri assicurano che se l’autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione di cui al paragrafo 8 alla data della cessione di azioni o altri titoli di proprietà, effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa da parte dell’autorità di risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente ha effetto giuridico immediato;
b)
nel corso del periodo di valutazione e nel corso di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), i diritti di voto dell’acquirente associati a tali azioni o altri titoli di proprietà è sospeso e conferito esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non ha l’obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall’esercitare tali diritti di voto;
c)
nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), le sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli della direttiva 2013/36/UE non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà;
d)
una volta completata la valutazione da parte dell’autorità competente, quest’ultima comunica tempestivamente per iscritto all’autorità di risoluzione e all’acquirente se approva o, conformemente all’, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente;
e)
se l’autorità competente approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente, i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà si considera conferito interamente all’acquirente non appena l’autorità di risoluzione e l’acquirente ricevono tale notifica di approvazione dall’autorità competente;
f)
se l’autorità competente si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente:
i)
i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimangono pienamente efficaci ed effettivi;
ii)
l’autorità di risoluzione può imporre all’acquirente di spossessare tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti; e
iii)
se l’acquirente non completa tale spossessamento entro il periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, l’autorità competente può, con il consenso dell’autorità di risoluzione, imporre all’acquirente sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui agli della direttiva 2013/36/UE.
10. Le cessioni effettuate in virtù dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo IV, capo VII.
11. Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE, l’acquirente è considerato una continuazione dell’ente soggetto a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultimo in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.
12. Gli Stati membri assicurano che l’acquirente di cui al paragrafo 1 possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori, ai sistemi di indennizzo degli investitori e ai sistemi di garanzia dei depositi dell’ente soggetto a risoluzione, a condizione che questo soddisfi i criteri per la partecipazione a detti sistemi.
Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri assicurano che:
a)
l’accesso non sia negato per il fatto che l’acquirente non possiede un rating di un’agenzia di rating del credito ovvero che tale rating non è commisurato ai livelli di rating necessari per ottenere l’accesso ai sistemi di cui al primo comma;
b)
qualora l’acquirente non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un pertinente sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori, a un sistema di indennizzo degli investitori o a un sistema di garanzia dei depositi, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dall’autorità di risoluzione, di non oltre ventiquattro mesi e rinnovabile su richiesta dell’acquirente all’autorità di risoluzione.
13. Fatto salvo il titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.
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