Art. 35 · Amministrazione speciale

Art. 35

Amministrazione speciale

In vigore dal 15 mag 2014
Amministrazione speciale 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore speciale in sostituzione dell’organo di amministrazione dell’ente soggetto a risoluzione. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell’amministratore speciale. Gli Stati membri assicurano inoltre che l’amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni. 2.   L’amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell’organo di amministrazione dell’ente. Tuttavia, l’amministratore speciale può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell’autorità di risoluzione. 3.   L’amministratore speciale ha il compito statutario di adottare tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi di risoluzione di cui all’ e attuare azioni di risoluzione in base alle decisioni dell’autorità di risoluzione. Ove necessario, in presenza di un’incoerenza, tale compito prevale su qualsiasi altro compito gestionale ai sensi dello statuto dell’ente o del diritto nazionale. Tali misure possono comprendere un aumento di capitale, la riorganizzazione dell’assetto proprietario dell’ente o l’acquisizione da parte di enti solidi sul piano finanziario e organizzativo, conformemente agli strumenti di risoluzione di cui al capo IV. 4.   Le autorità di risoluzione possono porre limiti all’azione dell’amministratore speciale o esigere che determinati suoi atti siano subordinati alla loro approvazione. Le autorità di risoluzione possono revocare l’amministratore speciale in qualsiasi momento. 5.   Gli Stati membri impongono all’amministratore speciale di trasmettere all’autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all’inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell’ente e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti. 6.   L’amministratore speciale non può essere nominato per un periodo superiore a un anno. Tale periodo può essere rinnovato, in via eccezionale, qualora l’autorità di risoluzione ritenga che sussistono ancora le condizioni per la nomina di un amministratore speciale. 7.   Qualora più di un’autorità di risoluzione intenda nominare un amministratore speciale in relazione a un’entità affiliata a un gruppo, le autorità valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore speciale per tutte le entità interessate al fine di agevolare soluzioni intese a ripristinare la solidità finanziaria di queste ultime. 8.   In caso d’insolvenza, qualora il diritto nazionale preveda la nomina di un’amministrazione per l’insolvenza, questa può essere considerata come amministrazione speciale ai sensi del presente articolo.
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