Art. 34 · Principi generali che disciplinano la risoluzione

Art. 34

Principi generali che disciplinano la risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Principi generali che disciplinano la risoluzione 1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti: a) gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sopportano per primi le perdite; b) i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva; c) l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui il mantenimento della totalità o di parte dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza, a seconda delle circostanze, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione; d) l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione fornisce tutta l’assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; e) le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, subordinatamente al diritto dello Stato membro, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell’ente; f) salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento; g) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 75; h) i depositi protetti sono interamente salvaguardati; e i) l’azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui alla presente direttiva. 2.   Nei casi in cui un ente fa parte di un gruppo, le autorità di risoluzione applicano, fatto salvo l’, gli strumenti ed esercitano i poteri di risoluzione in modo da ridurre al minimo sia l’impatto su altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso sia gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria nell’Unione e nei suoi Stati membri, in particolare, nei paesi in cui il gruppo opera. 3.   Nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile. 4.   Qualora a un ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, detto ente o entità, è considerato oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (30). 5.   Quando applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione, è opportuno che le autorità di risoluzione informino e consultino i rappresentati dei dipendenti, ove appropriato. 6.   Le autorità di risoluzione applicano strumenti di risoluzione ed esercitano poteri di risoluzione fatte salve le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti negli organi di amministrazione ai sensi del diritto nazionale o delle prassi vigenti.
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