Art. 33 · Condizioni per la risoluzione di enti finanziari e società di partecipazione

Art. 33

Condizioni per la risoluzione di enti finanziari e società di partecipazione

In vigore dal 15 mag 2014
Condizioni per la risoluzione di enti finanziari e società di partecipazione 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un’azione di risoluzione in relazione a un ente finanziario di cui all’, paragrafo 1, lettera b), quando le condizioni stabilite dall’, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia all’ente finanziario sia all’impresa madre soggetta a vigilanza su base consolidata. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano la facoltà di avviare un’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera c) o d), quando le condizioni stabilite dall’, paragrafo 1, sono soddisfatte relativamente sia all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera c) o d), sia a uno o più enti filiazioni o, se la filiazione non ha sede nell’Unione, l’autorità del paese terzo ha stabilito che soddisfa le condizioni per la risoluzione a norma del diritto di tale paese terzo. 3.   Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia, gli Stati membri provvedono a che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia e non in relazione alla società di partecipazione mista. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le autorità di risoluzione possono, nonostante il fatto che un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera c) o d), non soddisfi le condizioni indicate all’, paragrafo 1, avviare un’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera c) o d), quando uno o più enti filiazioni soddisfano le condizioni previste nell’, paragrafi 1, 4 e 5, e l’entità delle attività e passività di questi è tale che il loro dissesto minaccia il gruppo nel suo complesso, o quando il diritto fallimentare dello Stato membro richiede che il gruppo sia considerato nel suo insieme o ancora l’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera c) o d), è necessaria per la risoluzione di tali enti filiazioni o del gruppo nel suo complesso. Ai fini del paragrafo 2 e del primo comma del presente paragrafo, nel valutare se le condizioni di cui all’, paragrafo 1, sono rispettate in relazione a uno o più enti filiazioni, l’autorità di risoluzione dell’ente e l’autorità di risoluzione dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera c) o d), possono, mediante accordo congiunto, non tenere conto di trasferimenti di perdite o di capitale infragruppo tra le entità, incluso l’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione.
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