Art. 3 · Designazione delle autorità di risoluzione

Art. 3

Designazione delle autorità di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Designazione delle autorità di risoluzione 1.   Ciascuno Stato membro designa una o, in via eccezionale, più autorità di risoluzione, abilitate ad applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione. 2.   L’autorità di risoluzione è un’autorità amministrativa pubblica — o più autorità — a cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici. 3.   Possono essere autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti ovvero altre autorità amministrative pubbliche o autorità cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici. Gli Stati membri possono prevedere in via eccezionale che l’autorità di risoluzione sia l’autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. Sono introdotte idonee disposizioni strutturali per garantire indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE o le altre funzioni dell’autorità in questione e le funzioni di autorità di risoluzione ai sensi della presente direttiva, lasciando impregiudicati gli obblighi di reciproca informazione e cooperazione di cui al paragrafo 4. In particolare, gli Stati membri provvedono a che, in seno alle autorità competenti, banche centrali nazionali, ministeri competenti ovvero altre autorità, vi sia indipendenza operativa tra la funzione di risoluzione e la funzione di vigilanza o altre funzioni dell’autorità in questione. Il personale addetto all’assolvimento delle funzioni dell’autorità di risoluzione in base alla presente direttiva è strutturalmente separato da, e soggetto a, linee di reporting distinte rispetto al personale addetto alle funzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE o ad altre funzioni dell’autorità di cui trattasi. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri o l’autorità di risoluzione adottano e rendono di pubblico dominio tutte le opportune regole interne, comprese quelle relative al segreto professionale e agli scambi di informazione fra le varie aree funzionali. 4.   Gli Stati membri prevedono l’obbligo che le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e di risoluzione e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità collaborino strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l’autorità di risoluzione e l’autorità competente siano entità separate che nel caso in cui le funzioni siano svolte in seno alla stessa entità. 5.   Ciascuno Stato membro designa un singolo ministero che è incaricato dell’esercizio delle funzioni del ministero competente ai sensi della presente direttiva. 6.   Quando l’autorità di risoluzione di uno Stato membro non è il ministero competente, informa il ministero competente delle decisioni assunte in base alla presente direttiva e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, ne ottiene l’approvazione prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. 7.   Le decisioni adottate dalle autorità competenti, dalle autorità di risoluzione e dall’ABE in base alla presente direttiva tengono conto del potenziale impatto della decisione in tutti gli Stati membri in cui opera l’ente o il gruppo e riducono al massimo gli effetti avversi sulla stabilità finanziaria e le ripercussioni socioeconomiche negative negli Stati membri interessati. Le decisioni dell’ABE sono soggette all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. 8.   Gli Stati membri provvedono a che ogni autorità di risoluzione disponga delle competenze, risorse e capacità operative atte ad applicare le azioni di risoluzione e sia in grado di esercitare i suoi poteri con la rapidità e flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione. 9.   L’ABE, in cooperazione con le autorità competenti e le autorità di risoluzione, sviluppa le competenze, le risorse e le capacità operative necessarie e monitora l’applicazione del paragrafo 8 anche mediante periodiche verifiche inter pares. 10.   Lo Stato membro che ai fini dell’applicazione degli strumenti e dell’esercizio dei poteri di risoluzione designa, conformemente al paragrafo 1, più di una autorità, fornisce all’ABE e alla Commissione una completa motivazione di tale scelta e ripartisce chiaramente le funzioni e i poteri tra le diverse autorità, assicura un adeguato coordinamento tra di esse e designa un’unica autorità quale autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri. 11.   Gli Stati membri informano l’ABE in merito all’autorità o alle autorità nazionali designate quali autorità di risoluzione e autorità di contatto indicandone, se del caso, le rispettive funzioni e competenze specifiche. L’ABE pubblica l’elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto. 12.   Fatto salvo l’, gli Stati membri possono limitare la responsabilità dell’autorità di risoluzione, dell’autorità competente e del rispettivo personale in conformità del diritto nazionale per gli atti e le omissioni commessi nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi della presente direttiva.
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