Art. 23 · Condizioni per il sostegno finanziario di gruppo

Art. 23

Condizioni per il sostegno finanziario di gruppo

In vigore dal 15 mag 2014
Condizioni per il sostegno finanziario di gruppo 1.   Il sostegno finanziario da parte di un’entità del gruppo a norma dell’ può essere fornito soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie dell’entità del gruppo destinataria; b) la fornitura di sostegno finanziario mira a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle entità del gruppo ed è nell’interesse dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno; c) il sostegno finanziario è fornito a determinate condizioni, corrispettivo compreso, in conformità dell’, paragrafo 7; d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario nel momento in cui è decisa la concessione del sostegno finanziario, che l’entità del gruppo destinataria pagherà un corrispettivo e rimborserà il prestito qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito. Qualora il sostegno sia concesso sotto forma di garanzia o altri titoli la stessa condizione si applica alla passività che ne risulta per il destinatario se la garanzia o gli altri titoli diventano esecutivi; e) la fornitura del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la liquidità o solvibilità dell’entità del gruppo che lo fornisce; f) la fornitura del sostegno finanziario non porrebbe una minaccia alla stabilità finanziaria, in particolare nello Stato membro dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno; g) l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti della direttiva 2013/36/UE in ordine a capitale o liquidità e gli altri requisiti imposti ai sensi dell’, paragrafo 2, della stessa e la fornitura del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità che fornisce il sostegno; h) l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE in ordine alle grandi esposizioni, inclusa la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previstevi, e la concessione del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno; i) la concessione del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la possibilità di risoluzione dell’entità del gruppo che lo fornisce. 2.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a), c), e) e i). L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.   L’ABE emana, entro il 3 gennaio 2016, orientamenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza nelle prassi di specifica delle condizioni stabilite al presente articolo, paragrafo 1, lettere b), d), f), g) e h).
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