Art. 22 · Trasmissione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo alle autorità di risoluzione

Art. 22

Trasmissione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo alle autorità di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Trasmissione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo alle autorità di risoluzione Le autorità competenti trasmettono alle pertinenti autorità di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo che esse hanno autorizzato e le eventuali modifiche apportate.
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