Art. 21 · Approvazione del progetto di accordo da parte degli azionisti

Art. 21

Approvazione del progetto di accordo da parte degli azionisti

In vigore dal 15 mag 2014
Approvazione del progetto di accordo da parte degli azionisti 1.   Gli Stati membri esigono che il progetto di accordo autorizzato dalle autorità competenti sia sottoposto all’approvazione degli azionisti di ciascuna entità del gruppo che si propone di aderirvi. In tal caso l’accordo è valido solo nei confronti delle parti i cui azionisti lo hanno approvato conformemente al paragrafo 2. 2.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo è valido nei confronti di un’entità del gruppo solo se gli azionisti hanno autorizzato l’organo di amministrazione dell’entità del gruppo a decidere che l’entità del gruppo stessa fornisca o riceva sostegno finanziario in conformità dei termini dell’accordo e alle condizioni stabilite nel presente capo e che l’autorizzazione degli azionisti non sia stata ritirata. 3.   L’organo di amministrazione di ciascuna entità parte di un accordo riferisce ogni anno agli azionisti in merito all’esecuzione dell’accordo e all’attuazione delle decisioni prese in sua virtù.
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