Art. 20 · Verifica del progetto di accordo da parte delle autorità competenti e di mediazione

Art. 20

Verifica del progetto di accordo da parte delle autorità competenti e di mediazione

In vigore dal 15 mag 2014
Verifica del progetto di accordo da parte delle autorità competenti e di mediazione 1.   L’impresa madre nell’Unione presenta all’autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta di autorizzazione dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo proposto a norma dell’. La richiesta contiene il testo del progetto di accordo e indica le entità del gruppo che si propongono come parti. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la richiesta alle autorità competenti di ciascuna filiazione che si propone come parte dell’accordo, in vista di una decisione congiunta. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata concede l’autorizzazione, conformemente alle procedure di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, se i termini del progetto di accordo sono coerenti con le condizioni per il sostegno finanziario indicate nell’. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata può, conformemente alle procedure di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, vietare la conclusione del progetto di accordo se ritiene che questo non sia rispondente alle condizioni del sostegno finanziario di cui all’. 5.   Le autorità competenti si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta, che tenga conto del potenziale impatto - anche di bilancio - dell’esecuzione dell’accordo in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera, in merito alla coerenza dei termini del progetto di accordo con le condizioni per il sostegno finanziario stabilite all’ entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di vigilanza su base consolidata riceve la richiesta. La decisione congiunta è riportata in un documento, insieme alle motivazioni complete, che l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette al richiedente. L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. 6.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata decide autonomamente sulla richiesta. La decisione è riportata in un documento insieme alle motivazioni complete e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la propria decisione al richiedente e alle altre autorità competenti. 7.   Qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.
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