Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «risoluzione»: l’applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno strumento di cui all’, paragrafo 9, al fine di conseguire uno o più obiettivi di risoluzione di cui all’, paragrafo 2; 2) «ente creditizio»: un ente creditizio come definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all’, paragrafo 5, della direttiva n. 2013/36/UE; 3) «impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE; 4) «ente finanziario»: ente finanziario come definito all’, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013; 5) «filiazione»: un’impresa figlia come definita all’, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013; 6) «impresa madre»: un’impresa madre come definita all’, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; 7) «base consolidata»: in base alla situazione consolidata come definita all’, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013; 8) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo conforme ai requisiti di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; 9) «società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria come definita all’, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013; 10) «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista come definita all’, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013; 11) «società di partecipazione mista»: una società di partecipazione mista come definita all’, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013; 12) «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro come definita all’, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013; 13) «società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE come definita all’, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013; 14) «società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro come definita all’, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013; 15) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE come definita all’, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013; 16) «obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi di risoluzione di cui all’, paragrafo 2; 17) «succursale»: una succursale come definita all’, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013; 18) «autorità di risoluzione»: un’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’; 19) «strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all’, paragrafo 3; 20) «potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 63 a 72; 21) «autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, fra cui la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici attribuitile dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (25); 22) «ministeri competenti»: i ministeri delle finanze o altri ministeri degli Stati membri che sono responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio a livello nazionale secondo le competenze nazionali e che sono stati designati ai sensi dell’, paragrafo 5; 23) «ente»: un ente creditizio o un’impresa di investimento; 24) «organo di amministrazione»: un organo di amministrazione come definito all’, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE; 25) «alta dirigenza»: alta dirigenza come definita all’, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE; 26) «gruppo»: un’impresa madre e le sue filiazioni; 27) «gruppo transfrontaliero»: un gruppo le cui entità sono stabilite in più di uno Stato membro; 28) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di un ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di un gruppo di cui tale ente o entità fa parte; 29) «assistenza di liquidità di emergenza»: l’erogazione da parte di una banca centrale di moneta di banca centrale o ogni altra assistenza che possa comportare un incremento della moneta di banca centrale, a favore di un’istituzione finanziaria solvibile o di un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che si trovino ad affrontare temporanei problemi di liquidità, senza che tale operazione rientri nell’ambito della politica monetaria; 30) «crisi sistemica»: una perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l’economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono in certa misura potenzialmente importanti per il sistema; 31) «entità del gruppo»: una persona giuridica facente parte di un gruppo; 32) «piano di risanamento»: un piano di risanamento preparato e aggiornato da un ente a norma dell’; 33) «piano di risanamento di gruppo»: un piano di risanamento di gruppo preparato e aggiornato a norma dell’; 34) «succursale significativa»: una succursale che sarebbe considerata significativa in uno Stato membro ospitante ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; 35) «funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni; 36) «linee di business principali»: linee di business e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte; 37) «autorità di vigilanza su base consolidata»: l’autorità di vigilanza su base consolidata come definita all’, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013; 38) «fondi propri»: fondi propri come definiti all’, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013; 39) «condizioni per la risoluzione»: le condizioni indicate all’, paragrafo 1; 40) «azione di risoluzione»: la decisione di assoggettare un ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a risoluzione a norma dell’ o 33, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione; 41) «piano di risoluzione»: un piano di risoluzione predisposto per un ente a norma dell’articolo10; 42) «risoluzione di gruppo»: uno dei due interventi seguenti: a) azione di risoluzione a livello di un’impresa madre o di un ente soggetto a vigilanza consolidata, o b) coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione e dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione a entità del gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione; 43) «piano di risoluzione di gruppo»: un piano di risoluzione di gruppo preparato a norma degli ; 44) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorità di risoluzione nello Stato membro in cui si trova l’autorità di vigilanza su base consolidata; 45) «programma di risoluzione di gruppo»: un piano finalizzato a una risoluzione di gruppo, predisposto a norma dell’; 46) «collegio di risoluzione»: un collegio istituito in conformità dell’ per svolgere i compiti di cui all’, paragrafo 1; 47) «procedura ordinaria di insolvenza»: procedure collettive di insolvenza che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore, di norma applicabili agli enti ai sensi del diritto nazionale, e che siano specifiche per tali enti oppure applicabili in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica; 48) «titoli di debito» di cui all’, paragrafo 1, lettere g) e j): le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito; 49) «ente impresa madre in uno Stato membro»: un ente impresa madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 575/2013; 50) «ente impresa madre nell’Unione»: un ente creditizio impresa madre nell’UE come definito all’, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013; 51) «requisiti di fondi propri»: i requisiti di cui agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013; 52) «collegio delle autorità di vigilanza»: un collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma dell’ della direttiva 2013/36/UE; 53) «disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione»: la disciplina istituita dagli TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’, paragrafo 4, o dell’ TFUE; 54) «liquidazione»: il realizzo delle attività di un ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); 55) «strumento di separazione delle attività»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività, secondo il disposto dell’; 56) «società veicolo per la gestione delle attività»: una persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’, paragrafo 2; 57) «strumento del bail-in»: il meccanismo per l’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell’; 58) «strumento per la vendita dell’attività d’impresa»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell’; 59) «ente-ponte»: una persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’, paragrafo 2; 60) «strumento dell’ente-ponte»: il meccanismo per la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell’; 61) «titoli di proprietà»: azioni, altri titoli che conferiscono la proprietà, titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire - azioni o altri titoli di proprietà, e strumenti che rappresentano partecipazioni azionarie o altri titoli di proprietà; 62) «azionisti»: azionisti o detentori di altri titoli di proprietà; 63) «poteri di cessione»: i poteri specificati all’, paragrafo 1, lettera c), o d), di cedere azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un ente soggetto a risoluzione a un ricevente; 64) «controparte centrale»: una CCP come definita all’, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; 65) «derivato»: uno strumento derivato come definito come definito all’, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012; 66) «poteri di svalutazione del debito e di conversione»: i poteri di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1, lettere da e) a i); 67) «passività garantita»: una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da impegno, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà; 68) «strumenti del capitale primario di classe 1»: strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafi da 1 a 4, all’, paragrafi da 1 a 5, o all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 69) «strumenti aggiuntivi di classe 1»: strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 70) «importo aggregato»: l’importo aggregato di cui l’autorità di risoluzione ha valutato che si debbano svalutare o convertire le passività ammissibili ai sensi dell’, paragrafo 1; 71) «passività ammissibili»: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 di un ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell’articolo44, paragrafo 2; 72) «sistema di garanzia dei depositi»: un sistema di garanzia dei depositi istituito e ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro a norma dell’ della direttiva 2014/49/UE; 73) «strumenti di classe 2»: strumenti di capitale o prestiti subordinati che soddisfano le condizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 575/2013; 74) «strumenti di capitale pertinenti»: ai fini del titolo IV, capo IV, sezione 5, e del titolo IV, capo V, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2; 75) «tasso di conversione»: il fattore che determina il numero di azioni o altri titoli di proprietà in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito; 76) «creditore interessato»: il creditore la cui pretesa si riferisce a una passività svalutata o convertita in azioni o altri titoli di proprietà mediante l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione conformemente all’uso dello strumento del bail-in; 77) «detentore interessato»: il detentore di titoli di proprietà i cui titoli di proprietà sono cancellati tramite il potere di cui all’, paragrafo 1, lettera h); 78) «autorità competente»: l’autorità dello Stato membro designata ai sensi dell’ che è competente a norma dell’ordinamento nazionale di tale Stato per effettuare le determinazioni di cui all’, paragrafo 3; 79) «ente impresa madre pertinente»: un’impresa madre in uno Stato membro, un’impresa madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, in relazione alla quale è applicato lo strumento del bail-in; 80) «ricevente»: l’entità alla quale sono ceduti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall’ente soggetto a risoluzione; 81) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche nello Stato membro interessato; 82) «diritto di recesso»: il diritto di recedere da un contratto, il diritto di anticipazione, close-out o compensazione (set-off o netting) di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l’obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l’insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa; 83) «ente soggetto a risoluzione»: un ente, un ente finanziario, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, in relazione al quale è avviata un’azione di risoluzione; 84) «filiazione nell’Unione»: un ente stabilito in uno Stato membro che è filiazione di un ente di un paese terzo o di un’impresa madre di un paese terzo; 85) «impresa madre nell’Unione»: un ente impresa madre nell’Unione, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione; 86) «ente di un paese terzo»: un’entità la cui sede legale è stabilita in un paese terzo che, se fosse stabilito all’interno dell’Unione, rientrerebbe nelle definizione di «ente»; 87) «impresa madre di un paese terzo»: un’impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno Stato terzo; 88) «procedura di risoluzione in un paese terzo»: un’azione ai sensi della legge di un paese terzo per gestire il dissesto di un ente di un paese terzo che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui alla presente direttiva; 89) «succursale nell’Unione»: una succursale di un ente di un paese terzo situata in uno Stato membro; 90) «autorità competente di un paese terzo»: l’autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione o delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva; 91) «meccanismo di finanziamento di gruppo»: il meccanismo o i meccanismi di finanziamento dello Stato membro dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo; 92) «operazione back to back»: un’operazione tra due entità di un gruppo volta a trasferire, in tutto o in parte, il rischio generato da un’altra operazione effettuata tra una di tali entità e un terzo; 93) «garanzia infragruppo»: un contratto con il quale un’entità del gruppo garantisce per le obbligazioni di un’altra entità del gruppo nei confronti di un terzo; 94) «depositi protetti»: depositi protetti come definiti all’, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE; 95) «depositi ammissibili»: depositi come definiti all’, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE; 96) «obbligazione garantita»: uno strumento di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26); 97) «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27); 98) «accordo di netting» (netting arrangement): un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo che tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite. La definizione comprende le «clausole di compensazione per close-out» quali definite all’, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE e il «netting» quale definito all’, lettera k), della direttiva 98/26/CE; 99) «accordo di compensazione» (set-off arrangement): un accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente; 100) «contratti finanziari»: i seguenti contratti e accordi: a) contratti su valori mobiliari, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o di prestito di un titolo ovvero gruppi o indici di titoli; ii) opzioni su un titolo ovvero gruppi o indici di titoli; iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su ciascuno di tali titoli, ovvero gruppi o indici di titoli; b) contratti su merci, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o di prestito di merci ovvero gruppi o indici di merci, per consegna futura; ii) opzioni su merci ovvero gruppi o indici di merci; iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci ovvero gruppi o indici di merci; c) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti (esclusi quelli su merci) per l’acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi; d) accordi di swap, tra cui: i) swap e opzioni su tassi d’interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi; valute; indici azionari o azioni; indici obbligazionari o titoli di debito; indici di merci o merci; variabili climatiche; quote di emissione o tassi di inflazione; ii) total return swap, credit default swap o credit swap; iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati; e) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi; f) accordi quadro per i contratti o accordi di cui alle lettere da a) ad e); 101) «misura di prevenzione della crisi»: l’esercizio dei poteri di imporre l’eliminazione di carenze o impedimenti alla possibilità di risanamento a norma dell’, paragrafo 6, l’esercizio dei poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell’ o 18, l’applicazione di una misura di intervento precoce a norma dell’, la nomina di un amministratore temporaneo a norma dell’ o l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’; 102) «misura di gestione della crisi»: un’azione di risoluzione o la nomina di un amministratore speciale ai sensi dell’ o di una persona ai sensi dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 1; 103) «capacità di risanamento»: la capacità di un ente di risanare la propria posizione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo; 104) «depositante»: un depositante come definito dall’, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE; 105) «investitore» un investitore ai sensi dell’, punto 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28); 106) «autorità macroprudenziale nazionale designata»: l’autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3); 107) «microimprese, piccole e medie imprese»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite in base al criterio del fatturato annuo di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE (29); 108) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato come definito all’, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per precisare i criteri di determinazione delle attività, dei servizi e delle operazioni di cui al primo comma, punto 35, in ordine alla definizione di «funzioni essenziali» e i criteri di determinazione delle linee di business e servizi connessi di cui al primo comma, punto 36, in ordine alla definizione di «linee di business principali».
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