Art. 19 · Accordo di sostegno finanziario di gruppo

Art. 19

Accordo di sostegno finanziario di gruppo

In vigore dal 15 mag 2014
Accordo di sostegno finanziario di gruppo 1.   Gli Stati membri provvedono a che un ente impresa madre in uno Stato membro, un ente impresa madre nell’Unione ovvero un ente di cui all’, paragrafo 1, lettere c) o d), o le relative filiazioni di altri Stati membri o paesi terzi che sono enti o enti finanziari oggetto della vigilanza su base consolidata dell’impresa madre possano concludere un accordo per fornire sostegno finanziario a un’altra parte dell’accordo che rientri nei presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’, purché siano soddisfatte altresì le condizioni stabilite nel presente capo. 2.   Il presente capo non si applica ai meccanismi di finanziamento infragruppo, compresi i meccanismi di finanziamento e il funzionamento di meccanismi di finanziamento centralizzati, purché nessuna delle parti di tali meccanismi rientri nei presupposti dell’intervento precoce. 3.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non costituisce una condizione preliminare: a) per erogare sostegno finanziario a entità del gruppo in difficoltà finanziarie, se l’ente decide di procedere in tal senso caso per caso e in linea con le politiche di gruppo, posto che non insorga un rischio per l’intero gruppo; oppure b) per operare in uno Stato membro. 4.   Gli Stati membri rimuovono nel diritto nazionale eventuali impedimenti giuridici alle operazioni di sostegno finanziario infragruppo condotte in conformità del presente capo, purché nulla del capo medesimo osti a che gli Stati membri impongano limitazioni alle operazioni infragruppo sulla base di una normativa nazionale che esercita le opzioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, che recepisce la direttiva 2013/36/UE, o che prescrive la separazione delle parti di un gruppo o delle attività svolte all’interno del gruppo per ragioni di stabilità finanziaria. 5.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo può: a) coprire una o più filiazioni del gruppo e prevedere il sostegno finanziario dell’impresa madre alle filiazioni e viceversa, tra filiazioni del gruppo che sono parti dell’accordo ovvero in altra combinazione di tali entità; b) prevedere un sostegno finanziario sotto forma di prestito, prestazione di garanzie, fornitura di attività da utilizzare come garanzie reali o qualsiasi combinazione di queste forme di sostegno finanziario, in una o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e un terzo. 6.   Qualora, in virtù dei termini dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo, un’entità del gruppo accetti di fornire sostegno finanziario ad un’altra entità del gruppo, l’accordo può contenere l’impegno reciproco dell’entità del gruppo che riceve il sostegno a fornire sostegno finanziario all’entità del gruppo che fornisce il sostegno. 7.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo specifica i principi per il calcolo del corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in sua virtù. Tra tali principi vi è quello che impone di fissare il corrispettivo nel momento in cui è fornito il sostegno finanziario. L’accordo, comprensivo dei principi per il calcolo del corrispettivo per il sostegno finanziario e degli altri termini dell’accordo stesso, è conforme ai principi seguenti: a) ciascuna parte deve agire liberamente nel sottoscrivere l’accordo; b) in sede di conclusione dell’accordo e di determinazione del corrispettivo per la prestazione del sostegno finanziario, ciascuna parte deve agire nel proprio miglior interesse, il che può comportare benefici diretti o indiretti a favore di una parte a motivo del sostegno finanziario; c) ciascuna parte che fornisce il sostegno finanziario deve essere pienamente a conoscenza delle informazioni pertinenti che riguardano le parti che ricevono il sostegno prima di fissare il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario e prima di decidere di fornire il sostegno medesimo; d) il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario può tenere conto delle informazioni in possesso della parte che fornisce il sostegno che le derivano dall’appartenenza al medesimo gruppo della parte che riceve il sostegno e che non sono disponibili sul mercato; e e) i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario non devono necessariamente tenere conto di impatti temporanei previsti sui prezzi di mercato derivanti da eventi esterni al gruppo. 8.   L’accordo di sostegno finanziario di gruppo può essere concluso solo se, a giudizio delle rispettive autorità competenti, al momento della sua conclusione nessuna delle parti rientra nei presupposti dell’intervento precoce. 9.   Gli Stati membri assicurano che i diritti, pretese o azioni derivanti dall’accordo di sostegno finanziario di gruppo possano essere esercitati solo dalle parti dell’accordo, a esclusione di terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-19