Art. 18
Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo
In vigore dal 15 mag 2014
Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo
1. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni, previa consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prendono in considerazione la valutazione richiesta ai sensi dell’ nell’ambito di un collegio di risoluzione e fanno quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull’applicazione delle misure individuate conformemente all’, paragrafo 4, in relazione a tutti gli enti appartenenti al gruppo.
2. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara, in collaborazione con l’autorità di vigilanza su base consolidata e con l’ABE conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, una relazione e la trasmette all’impresa madre nell’Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmetteranno alle filiazioni soggette alla loro vigilanza, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza gli impedimenti sostanziali all’applicazione efficace degli strumenti e all’esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo. Essa valuta l’impatto sul modello di business dell’ente e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo l’autorità, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l’impresa madre nell’Unione può presentare osservazioni e proporre all’autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.
4. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all’autorità di vigilanza su base consolidata, all’ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, le misure proposte dall’impresa madre nell’Unione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l’individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall’impresa madre nell’Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell’impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera.
5. La decisione congiunta è adottata entro quattro mesi dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell’impresa madre nell’Unione o alla scadenza del termine di quattro mesi di cui al paragrafo 3, se precedente. Essa è motivata e riportata in un documento che l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all’impresa madre nell’Unione.
L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 5, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell’, paragrafo 4, a livello del gruppo.
La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all’ABE in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
7. In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni adottano le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell’, paragrafo 4. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al presente articolo, paragrafo 9, all’ABE in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviata all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione della filiazione.
8. La decisione congiunta di cui al paragrafo 5 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.
9. In mancanza di una decisione congiunta sull’adozione delle misure di cui all’, paragrafo 5, lettere g), h) o k), l’ABE, su richiesta di un’autorità di risoluzione in conformità del presente articolo, paragrafo 6 o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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